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Con l’approvazione della Commissione europea, ISMEA potrà fornire una garanzia gratuita per gli investimenti in energie rinnovabili. Con “GR8”, l’Istituto potrà fornire la copertura gratuita fino al 100% del valore del finanziamento concesso dalle banche e dagli intermediari, fino ad un massimo di 250.000 euro.
La misura prevista dall’art. 4, comma 10-bis, D.L. 34/2023, è rivolta alle piccole e alle piccole medie imprese agricole e della pesca per i finanziamenti destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 8 mesi dall’erogazione ed abbiano una durata fino ad 8 anni (96 mesi).
Tali imprese, colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'Ucraina, devono essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese con la qualifica di:
Le stesse devono dichiarare di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.
Non possono accedere alla misura le imprese:
L’autorizzazione della Commissione UE, avvenuta con Decisione C (2023) 5305 del 31 luglio 2023, ha l’intento di favorire le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura colpite dagli effetti economici causati dal conflitto russo-ucraino, che ha determinato una fluttuazione incontrollata dei prezzi dell’energia e del gas.
L’aiuto può essere concesso solamente per progetti avviati dopo l’approvazione del regime dalla Commissione e dichiarato compatibile con il TFUE presentando la domanda del rilascio della garanzia tramite il portale dedicato (gr8.ismea.it).
Le domande sono inoltrate direttamente dai soggetti finanziatori (banche e istituti finanziari autorizzati) a partire dal mese di settembre fino al 12 dicembre 2023 (salvo diversa successiva comunicazione da parte di ISMEA).
La domanda di garanzia prevede due fasi principali:
ISMEA, effettuate le verifiche di competenza, in caso di esito positivo, comunicherà alla banca o all’istituto finanziari l’avvenuta concessione dell’aiuto.
Entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione, il soggetto finanziatore deve comunicare l’avvenuta erogazione di almeno il 25% dell’importo del finanziamento garantito attraverso il portale gr8.ismea.it. In mancanza di tale comunicazione, entro il termine di 90 giorni, ISMEA revoca la propria garanzia.
(Allegato: Circolare ISMEA n. 3/2023).