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Testo apertola rete rurale ha pubblicato, all’interno del proprio sito, alcune faqche fanno chiarezza sull’applicazione dei pagamenti diretti inerenti ai temi dei:. sistemi agroforestali - superficie ammissibile;. sostegno accoppiato;. riserva nazionale;. impegni di condizionalità - superficie ammissibile;. sostegno ridistributivo - superficie ammissibile;. giovani e nuovi agricoltori. vengono riportate le più rilevanti per argomento. le altre sono consultabili al link seguente: l’articolo 3 del d.m. 23 dicembre 2022 prevede che nella definizione di superficie agricola siano compresi i sistemi agroforestali costituiti su seminativo, prato permanente e colture permanenti. tali superfici, a determinate condizioni, sono ettari ammissibili ai fini del sostegno di base, del ridistributivo e per il premio giovane agricoltore, oltre che per la riserva. si ritiene che queste superfici non siano da considerarsi utili per gli aiuti accoppiati e per gli eco-schemi, si chiede conferma. le superfici agricole con sistemi agroforestali sono ettari ammissibili a tutti gli effetti, fermo restando l’uso agricolo delle parcelle. per il sostegno accoppiato, le superfici devono assicurare le ordinarie condizioni di coltivazione (ad esempio, densità di semina adeguata) fino allo sviluppo completo della coltura stessa e, in tal caso, come peraltro confermato dai servizi della commissione, si considera l’intero ettaro ammissibile. l’articolo 27, al comma 2, riporta: “il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica”. diversi agricoltori dispongono del solo impegno di coltivazione, in quanto i contratti con l’industria sono sottoscritti da op o cooperative o consorzi per conto dei propri soci. in questi casi, cosa va allegato alla domanda? il solo impegno di coltivazione o anche il contratto fra industria e op/cooperativa/consorzio con elementi contrattuali coperti da privacy, che difficilmente vengono consegnati all’agricoltore? sono previsti controlli sulle superfici contrattate? il modello eventualmente da seguire è quello previsto dall’aiuto grano duro de minimis oppure quello previsto dal pomodoro accoppiato? qualora il contratto di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio, di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l’impegno di coltivazione in essere con la propria associazione, o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, e i contratti di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, che sono depositati a cura della medesima associazione, o del centro di stoccaggio, presso agea - coordinamento, con le modalità e i termini stabiliti dalla stessa agenzia, in modo che sia possibile dimostrare la connessione tra l’impegno di coltivazione sottoscritto dal produttore e il contratto di fornitura sottoscritto con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. in applicazione della previgente disciplina di cui al d.m. 7 giugno 2018, in caso di accesso alla riserva nazionale da parte di affittuari o cessionari temporanei di titoli pac, alla scadenza del contratto, l’importo attribuito dalla riserva nazionale è restituito alla riserva stessa e il proprietario torna in possesso dei titoli con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione. tale meccanismo si applica anche nella programmazione 2023-2027? la risposta è affermativa, si veda l’articolo 3 del d.m. 30 marzo 2023, che ha modificato l’articolo 13 del d.m. 23 dicembre 2022, aggiungendo il seguente comma: “7. l’ incremento del valore dei diritti all’aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla riserva nazionale nell’anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. i diritti all’aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza.”. nel caso sulla superficie a seminativo siano presenti sistemi lineari e sistemi silvoarabili, si chiede di chiarire le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seminativo alla quale si applicano, per il raggiungimento della soglia di 10 ettari, le norme di condizionalità della bcaa7 e bcaa8. si prenda a riferimento il seguente esempio: la superficie aziendale è costituita da 9,5 ettari di seminativo e 0,6 ettari di margine del campo, che costituisce elemento lineare adiacente al seminativo. ai fini del calcolo della soglia di 10 ettari, si somma la superficie ammissibile (9,8 + 0,3 ettari) e la misura del 4% della bcaa8; di conseguenza, deve essere calcolata sul totale di 10,1 ettari, oppure, in considerazione del fattore di ponderazione di 1,5 sull’elemento del paesaggio, deve essere calcolata su 10,25 ettari? la superficie ammissibile per la determinazione della soglia dei 10 ettari va calcolata prima dell’applicazione del fattore di ponderazione; pertanto, nell’esempio, tale superficie è 10,1 ettari. il fattore di ponderazione è applicato soltanto ai fini della determinazione della superficie che soddisfa la percentuale del 4% sottoposta a bcaa8; pertanto, nell’esempio, la superficie dei margini, considerando il relativo fattore di ponderazione, è pari a 0,45 ettari, quindi soddisfa la percentuale minima del 4% prevista dalla bcaa8 (0,45:10,1=4,455%). anche in relazione all’art. 14 del d.m. 23 dicembre 2022, si chiede di conoscere se gli elementi lineari e agroforestali debbano essere considerati superfici ammissibili da sommare alla superficie ai fini della verifica del limite di 50 ettari e del calcolo della superficie premiabile di 14 ettari. in caso affermativo, si chiede se gli elementi lineari debbano essere calcolati con o senza i fattori di ponderazione di cui all’allegato iv del citato d.m. si prenda a riferimento il seguente esempio:. per l’azienda che possiede 6 ettari di seminativo, 3 ettari di vite, 3 ettari di frutteto, 0,5 ettari di margini dei campi adiacenti al seminativo, 0,5 ettari di margini dei campi adiacenti alle colture permanente, la superficie premiabile è di 12 ettari (6+3+3) o di 13 ettari (6+3+3+0,5+0,5), oppure, considerando anche il fattore di ponderazione di 1,5 sull’elemento del paesaggio, di 13,5 ettari (6+3+3+(0,5+0,5) *1,5)? nell’esempio, i seminativi aziendali hanno un’estensione inferiore a 10 ettari, pertanto, il beneficiario non è obbligato a dichiarare elementi del paesaggio. la superficie aziendale ammissibile è: di 12 ettari se i margini dei campi non sono dichiarati (in tal caso non vi è l’obbligo del loro mantenimento); di 13 ettari se i due margini di campo sono dichiarati (e, in tal caso, devono essere mantenuti anche se l’azienda non sarebbe tenuta al rispetto della bcaa8). il fattore di ponderazione, come chiarito nel precedente esempio, è applicato solo ai fini del calcolo della superficie utile al raggiungimento del 4%, nel caso sussista l’obbligo di osservanza della bcaa8. l’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto 23 dicembre 2023, tra i requisiti richiesti per il giovane agricoltore ed il nuovo agricoltore, richiede, in caso di possesso del solo titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno. tale esperienza può essere anche comprovata da un lavoratore subordinato in campo agricolo oti/otd (operaio a tempo indeterminato e a tempo determinato)? naturalmente con periodi che, sommati, coprano il requisito temporale richiesto delle 104 g/anno per tre anni. sì, la modalità riportata in domanda soddisfa il requisito di esperienza, fermo restando che, al momento della presentazione della domanda, il giovane/nuovo agricoltore abbia assunto il controllo effettivo e duraturo dell’attività agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale la rete rurale ha pubblicato, all’interno del proprio sito, alcune faqche fanno chiarezza sull’applicazione dei pagamenti diretti inerenti ai temi dei:. sistemi agroforestali - superficie ammissibile;. sostegno accoppiato;. riserva nazionale;. impegni di condizionalità - superficie ammissibile;. sostegno ridistributivo - superficie ammissibile;. giovani e nuovi agricoltori. vengono riportate le più rilevanti per argomento. le altre sono consultabili al link seguente: l’articolo 3 del d.m. 23 dicembre 2022 prevede che nella definizione di superficie agricola siano compresi i sistemi agroforestali costituiti su seminativo, prato permanente e colture permanenti. tali superfici, a determinate condizioni, sono ettari ammissibili ai fini del sostegno di base, del ridistributivo e per il premio giovane agricoltore, oltre che per la riserva. si ritiene che queste superfici non siano da considerarsi utili per gli aiuti accoppiati e per gli eco-schemi, si chiede conferma. le superfici agricole con sistemi agroforestali sono ettari ammissibili a tutti gli effetti, fermo restando l’uso agricolo delle parcelle. per il sostegno accoppiato, le superfici devono assicurare le ordinarie condizioni di coltivazione (ad esempio, densità di semina adeguata) fino allo sviluppo completo della coltura stessa e, in tal caso, come peraltro confermato dai servizi della commissione, si considera l’intero ettaro ammissibile. l’articolo 27, al comma 2, riporta: “il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica”. diversi agricoltori dispongono del solo impegno di coltivazione, in quanto i contratti con l’industria sono sottoscritti da op o cooperative o consorzi per conto dei propri soci. in questi casi, cosa va allegato alla domanda? il solo impegno di coltivazione o anche il contratto fra industria e op/cooperativa/consorzio con elementi contrattuali coperti da privacy, che difficilmente vengono consegnati all’agricoltore? sono previsti controlli sulle superfici contrattate? il modello eventualmente da seguire è quello previsto dall’aiuto grano duro de minimis oppure quello previsto dal pomodoro accoppiato? qualora il contratto di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio, di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l’impegno di coltivazione in essere con la propria associazione, o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, e i contratti di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, che sono depositati a cura della medesima associazione, o del centro di stoccaggio, presso agea - coordinamento, con le modalità e i termini stabiliti dalla stessa agenzia, in modo che sia possibile dimostrare la connessione tra l’impegno di coltivazione sottoscritto dal produttore e il contratto di fornitura sottoscritto con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. in applicazione della previgente disciplina di cui al d.m. 7 giugno 2018, in caso di accesso alla riserva nazionale da parte di affittuari o cessionari temporanei di titoli pac, alla scadenza del contratto, l’importo attribuito dalla riserva nazionale è restituito alla riserva stessa e il proprietario torna in possesso dei titoli con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione. tale meccanismo si applica anche nella programmazione 2023-2027? la risposta è affermativa, si veda l’articolo 3 del d.m. 30 marzo 2023, che ha modificato l’articolo 13 del d.m. 23 dicembre 2022, aggiungendo il seguente comma: “7. l’ incremento del valore dei diritti all’aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla riserva nazionale nell’anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. i diritti all’aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza.”. nel caso sulla superficie a seminativo siano presenti sistemi lineari e sistemi silvoarabili, si chiede di chiarire le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seminativo alla quale si applicano, per il raggiungimento della soglia di 10 ettari, le norme di condizionalità della bcaa7 e bcaa8. si prenda a riferimento il seguente esempio: la superficie aziendale è costituita da 9,5 ettari di seminativo e 0,6 ettari di margine del campo, che costituisce elemento lineare adiacente al seminativo. ai fini del calcolo della soglia di 10 ettari, si somma la superficie ammissibile (9,8 + 0,3 ettari) e la misura del 4% della bcaa8; di conseguenza, deve essere calcolata sul totale di 10,1 ettari, oppure, in considerazione del fattore di ponderazione di 1,5 sull’elemento del paesaggio, deve essere calcolata su 10,25 ettari? la superficie ammissibile per la determinazione della soglia dei 10 ettari va calcolata prima dell’applicazione del fattore di ponderazione; pertanto, nell’esempio, tale superficie è 10,1 ettari. il fattore di ponderazione è applicato soltanto ai fini della determinazione della superficie che soddisfa la percentuale del 4% sottoposta a bcaa8; pertanto, nell’esempio, la superficie dei margini, considerando il relativo fattore di ponderazione, è pari a 0,45 ettari, quindi soddisfa la percentuale minima del 4% prevista dalla bcaa8 (0,45:10,1=4,455%). anche in relazione all’art. 14 del d.m. 23 dicembre 2022, si chiede di conoscere se gli elementi lineari e agroforestali debbano essere considerati superfici ammissibili da sommare alla superficie ai fini della verifica del limite di 50 ettari e del calcolo della superficie premiabile di 14 ettari. in caso affermativo, si chiede se gli elementi lineari debbano essere calcolati con o senza i fattori di ponderazione di cui all’allegato iv del citato d.m. si prenda a riferimento il seguente esempio:. per l’azienda che possiede 6 ettari di seminativo, 3 ettari di vite, 3 ettari di frutteto, 0,5 ettari di margini dei campi adiacenti al seminativo, 0,5 ettari di margini dei campi adiacenti alle colture permanente, la superficie premiabile è di 12 ettari (6+3+3) o di 13 ettari (6+3+3+0,5+0,5), oppure, considerando anche il fattore di ponderazione di 1,5 sull’elemento del paesaggio, di 13,5 ettari (6+3+3+(0,5+0,5) *1,5)? nell’esempio, i seminativi aziendali hanno un’estensione inferiore a 10 ettari, pertanto, il beneficiario non è obbligato a dichiarare elementi del paesaggio. la superficie aziendale ammissibile è: di 12 ettari se i margini dei campi non sono dichiarati (in tal caso non vi è l’obbligo del loro mantenimento); di 13 ettari se i due margini di campo sono dichiarati (e, in tal caso, devono essere mantenuti anche se l’azienda non sarebbe tenuta al rispetto della bcaa8). il fattore di ponderazione, come chiarito nel precedente esempio, è applicato solo ai fini del calcolo della superficie utile al raggiungimento del 4%, nel caso sussista l’obbligo di osservanza della bcaa8. l’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto 23 dicembre 2023, tra i requisiti richiesti per il giovane agricoltore ed il nuovo agricoltore, richiede, in caso di possesso del solo titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno. tale esperienza può essere anche comprovata da un lavoratore subordinato in campo agricolo oti/otd (operaio a tempo indeterminato e a tempo determinato)? naturalmente con periodi che, sommati, coprano il requisito temporale richiesto delle 104 g/anno per tre anni. sì, la modalità riportata in domanda soddisfa il requisito di esperienza, fermo restando che, al momento della presentazione della domanda, il giovane/nuovo agricoltore abbia assunto il controllo effettivo e duraturo dell’attività agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
La Rete Rurale ha pubblicato, all’interno del proprio sito, alcune FAQ che fanno chiarezza sull’applicazione dei Pagamenti diretti inerenti ai temi dei:
- Sistemi Agroforestali - superficie ammissibile;
- Sostegno accoppiato;
- Riserva Nazionale;
- Impegni di condizionalità - superficie ammissibile;
- Sostegno ridistributivo - superficie ammissibile;
- Giovani e nuovi agricoltori.
Vengono riportate le più rilevanti per argomento. Le altre sono consultabili al link seguente: https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte.
L’articolo 3 del D.M. 23 dicembre 2022 prevede che nella definizione di superficie agricola siano compresi i sistemi agroforestali costituiti su seminativo, prato permanente e colture permanenti. Tali superfici, a determinate condizioni, sono ettari ammissibili ai fini del sostegno di base, del ridistributivo e per il premio Giovane Agricoltore, oltre che per la Riserva. Si ritiene che queste superfici non siano da considerarsi utili per gli aiuti accoppiati e per gli eco-schemi, si chiede conferma.
Le superfici agricole con sistemi agroforestali sono ettari ammissibili a tutti gli effetti, fermo restando l’uso agricolo delle parcelle. Per il sostegno accoppiato, le superfici devono assicurare le ordinarie condizioni di coltivazione (ad esempio, densità di semina adeguata) fino allo sviluppo completo della coltura stessa e, in tal caso, come peraltro confermato dai servizi della Commissione, si considera l’intero ettaro ammissibile.
L’articolo 27, al comma 2, riporta: “Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica”. Diversi agricoltori dispongono del solo impegno di coltivazione, in quanto i contratti con l’industria sono sottoscritti da OP o cooperative o consorzi per conto dei propri soci. In questi casi, cosa va allegato alla domanda? Il solo impegno di coltivazione o anche il contratto fra industria e OP/cooperativa/consorzio con elementi contrattuali coperti da privacy, che difficilmente vengono consegnati all’agricoltore? Sono previsti controlli sulle superfici contrattate? Il modello eventualmente da seguire è quello previsto dall’aiuto grano duro de minimis oppure quello previsto dal pomodoro accoppiato?
Qualora il contratto di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio, di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l’impegno di coltivazione in essere con la propria associazione, o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, e i contratti di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, che sono depositati a cura della medesima associazione, o del centro di stoccaggio, presso AGEA - Coordinamento, con le modalità e i termini stabiliti dalla stessa Agenzia, in modo che sia possibile dimostrare la connessione tra l’impegno di coltivazione sottoscritto dal produttore e il contratto di fornitura sottoscritto con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.
In applicazione della previgente disciplina di cui al D.M. 7 giugno 2018, in caso di accesso alla Riserva Nazionale da parte di affittuari o cessionari temporanei di titoli PAC, alla scadenza del contratto, l’importo attribuito dalla Riserva Nazionale è restituito alla Riserva stessa e il proprietario torna in possesso dei titoli con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione. Tale meccanismo si applica anche nella Programmazione 2023-2027?
La risposta è affermativa, si veda l’articolo 3 del D.M. 30 marzo 2023, che ha modificato l’articolo 13 del D.M. 23 dicembre 2022, aggiungendo il seguente comma: “7. L’ incremento del valore dei diritti all’aiuto ottenuto dalla Riserva Nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla Riserva Nazionale nell’anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. I diritti all’aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza.”
Nel caso sulla superficie a seminativo siano presenti sistemi lineari e sistemi silvoarabili, si chiede di chiarire le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seminativo alla quale si applicano, per il raggiungimento della soglia di 10 ettari, le norme di condizionalità della BCAA7 e BCAA8. Si prenda a riferimento il seguente esempio: la superficie aziendale è costituita da 9,5 ettari di seminativo e 0,6 ettari di margine del campo, che costituisce elemento lineare adiacente al seminativo. Ai fini del calcolo della soglia di 10 ettari, si somma la superficie ammissibile (9,8 + 0,3 ettari) e la misura del 4% della BCAA8; di conseguenza, deve essere calcolata sul totale di 10,1 ettari, oppure, in considerazione del fattore di ponderazione di 1,5 sull’elemento del paesaggio, deve essere calcolata su 10,25 ettari?
La superficie ammissibile per la determinazione della soglia dei 10 ettari va calcolata prima dell’applicazione del fattore di ponderazione; pertanto, nell’esempio, tale superficie è 10,1 ettari. Il fattore di ponderazione è applicato soltanto ai fini della determinazione della superficie che soddisfa la percentuale del 4% sottoposta a BCAA8; pertanto, nell’esempio, la superficie dei margini, considerando il relativo fattore di ponderazione, è pari a 0,45 ettari, quindi soddisfa la percentuale minima del 4% prevista dalla BCAA8 (0,45:10,1=4,455%).
Anche in relazione all’art. 14 del D.M. 23 dicembre 2022, si chiede di conoscere se gli elementi lineari e agroforestali debbano essere considerati superfici ammissibili da sommare alla superficie ai fini della verifica del limite di 50 ettari e del calcolo della superficie premiabile di 14 ettari. In caso affermativo, si chiede se gli elementi lineari debbano essere calcolati con o senza i fattori di ponderazione di cui all’Allegato IV del citato D.M.
Si prenda a riferimento il seguente esempio:
per l’azienda che possiede 6 ettari di seminativo, 3 ettari di vite, 3 ettari di frutteto, 0,5 ettari di margini dei campi adiacenti al seminativo, 0,5 ettari di margini dei campi adiacenti alle colture permanente, la superficie premiabile è di 12 ettari (6+3+3) o di 13 ettari (6+3+3+0,5+0,5), oppure, considerando anche il fattore di ponderazione di 1,5 sull’elemento del paesaggio, di 13,5 ettari (6+3+3+(0,5+0,5) *1,5)?
Nell’esempio, i seminativi aziendali hanno un’estensione inferiore a 10 ettari, pertanto, il beneficiario non è obbligato a dichiarare elementi del paesaggio. La superficie aziendale ammissibile è: di 12 ettari se i margini dei campi non sono dichiarati (in tal caso non vi è l’obbligo del loro mantenimento); di 13 ettari se i due margini di campo sono dichiarati (e, in tal caso, devono essere mantenuti anche se l’azienda non sarebbe tenuta al rispetto della BCAA8). Il fattore di ponderazione, come chiarito nel precedente esempio, è applicato solo ai fini del calcolo della superficie utile al raggiungimento del 4%, nel caso sussista l’obbligo di osservanza della BCAA8.
L’articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto 23 dicembre 2023, tra i requisiti richiesti per il Giovane Agricoltore ed il Nuovo Agricoltore, richiede, in caso di possesso del solo titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno. Tale esperienza può essere anche comprovata da un lavoratore subordinato in campo agricolo OTI/OTD (Operaio a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato)? Naturalmente con periodi che, sommati, coprano il requisito temporale richiesto delle 104 g/anno per tre anni.
Sì, la modalità riportata in domanda soddisfa il requisito di esperienza, fermo restando che, al momento della presentazione della domanda, il Giovane/Nuovo Agricoltore abbia assunto il controllo effettivo e duraturo dell’attività agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.
Angelo Frascarelli, Luca Palazzoni
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