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In tema di accertamento tributario, è nulla per vizio di motivazione la sentenza che ometta di pronunciarsi espressamente o implicitamente sulla sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’asserita sussistenza di reati tributari, nonché sulla legittimità della notifica di un nuovo avviso di accertamento a seguito dell’annullamento in autotutela del precedente, per il medesimo anno d’imposta. Tali profili, se ritualmente sollevati dal contribuente e ignorati dal giudice di merito, integrano violazione del diritto di difesa e vizio di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, Codice di procedura civile, comportando la cassazione della sentenza e il rinvio per nuovo esame anche dei profili sostanziali assorbiti.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione