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In questi ultimi mesi si è molto dibattuto sul requisito dell’”AGRICOLTORE ATTIVO” che devono possedere le aziende agricole che presentano domande a contributo.
Per chiarire meglio questo aspetto molto importante della nuovo politica agricola abbiamo ritenuto di ribadire i concetti principali.
Gli aiuti comunitari 2015-2020 sono assegnati ai soggetti che ricoprono la qualifica di “agricoltore attivo”. Questo requisito ha lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori “non attivi”.
Il 20 marzo 2015, Agea ha emanato una Circolare la n.140 che spiega i requisiti, le procedure e la documentazione necessaria per provare la qualifica di “agricoltore attivo”.
Il requisito di “agricoltore attivo” costituisce una requisito necessario per l’ottenimento dei contributi dell’Unione europea. Questo requisito si applica sia ai regimi di sostegno dei pagamenti diretti sia nelle misure previste dallo sviluppo rurale come assicurazioni agevolate, l’agricoltura biologica e le indennità compensative per le zone svantaggiate.
“Agricoltore attivo” è il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:
Una persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera o che non possiede i requisiti di agricoltore attivo è tuttavia considerata “agricoltore attivo” se fornisce prove verificabili che dimostrino una delle seguenti situazioni:
Ai fini della verifica dell’importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole si precisa quanto segue. L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. 73/2009 per il 2014, senza tener conto delle riduzioni ed esclusioni ai fini della condizionalità o dei recuperi. Dal 2016, si considera l’importo dei pagamenti diretti ai sensi del Reg. 1307/2013. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nel 2014, l’importo è calcolato con la media nazionale dei pagamenti diretti. La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.
Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
L’attività principale o l’oggetto sociale è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale del registro delle imprese se, nel caso di persona giuridica, “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società contiene l’indicazione di società agricola”. Il requisito è sempre rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita Iva attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale.
Si evidenzia che la qualifica di “agricoltore attivo” deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. La mancanza della qualifica di “agricoltore attivo” comporta il decadimento del contributo. Per momento di presentazione della domanda si intende quello in cui l’agricoltore esegue tale adempimento.
Nel caso di affitto o cessione “agricoltore attivo” deve esserlo obbligatoriamente colui che continua l’impegno o riceve in gestione i nuovi titoli PAC.
Si ricorda infine che chi ha aderito o meglio è rimasto iscritto al regime dei “piccoli agricoltori” è considerato automaticamente “agricoltore attivo”.