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Le ultime novità sull’agricoltore attivo derivano dalla Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015, che ha precisato alcuni aspetti relativi alla dimostrazione del requisito di agricoltore attivo.
L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi della Pac, sia del primo pilastro (pagamenti diretti) che del secondo pilastro (sviluppo rurale).
Il requisito di agricoltore attivo è controllato ogni anno.
L’agricoltore ha ben sei possibilità per dimostrare di essere agricoltore attivo:
Per i prossimi anni, la normativa rimane invariata, pur cambiando l’anno di riferimento.
Se l’agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non è attivo.
L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata con facilità se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:
1) agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
2) iscrizione all’INPS;
3) titolari di partita IVA, con codice ATECO 01.
L’agricoltore, che non possiede uno dei tre precedenti requisiti, può essere ugualmente “attivo” se rientra in uno degli altri tre requisiti che dimostrano la significatività dell’attività agricola, che ha la stessa valenza giuridica degli altri requisiti.
Agricoltore attivo anche senza Partita Iva
Un agricoltore senza Partita Iva può facilmente dimostrare di essere agricoltore attivo se l’importo annuo dei pagamenti diretti è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole.
La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati ai fini fiscali.
In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.
Agea precisa che la pensione, come le altre rendite (redditi da fabbricati, ecc.), rientra nei proventi da considerare derivanti da attività non agricole.
I redditi da considerare comprendono sia quelli dell’agricoltore dichiarante sia quelli del coniuge; la scelta di includere i redditi del coniuge penalizza gli agricoltori coniugati rispetto agli agricoltori non coniugati.