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La definitiva fissazione dei titoli PAC si avrà soltanto nelle prossime settimane, visto che il termine ultimo per la comunicazione della definitività è previsto per il primo aprile di quest’anno.
Nonostante ciò, gli agricoltori hanno già iniziato a stipulare contratti per il trasferimento di tali titoli, sulla base delle comunicazioni provvisorie compiute da AGEA il 5 ottobre 2015.
Il trasferimento rappresenta una delle pratiche più diffuse ma, al tempo stesso, problematiche nell’ambito dei diritti economici concessi dall’Unione Europea. Per cercare di mettere ordine rispetto a tali attività, è stata emanata un’importante circolare da parte dell’ente pagatore il 10 febbraio 2016 (Circolare Agea n. ACIU.2016.70 allegata in calce).
Preliminarmente, si è cercato di fare chiarezza sui requisiti per il trasferimento dei titoli, che può essere svolto su tutto il territorio italiano, visto che l’Italia ha deciso di non porre vincoli regionali alla circolazione (D.M. 18 novembre 2014 n. 6513), ma non all’estero.
Un altro requisito fondamentale riguarda il cessionario, il quale deve essere titolare della qualifica di agricoltore attivo, mentre lo stesso non è richiesto per il cedente. I titoli possono essere ceduti in qualunque momento dell’anno, in maniera totale o parziale, ma tale attività deve perfezionarsi tramite un atto scritto registrato, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 114/E del 17 ottobre 2006.
La già citata circolare Agea del 10 febbraio 2016 stabilisce con precisione le fattispecie di trasferimento dei titoli. Quelle senza dubbio più importanti sono: vendita, affitto o comodato, successione, fusione, scissione, cambiamento di forma giuridica e subentro in contratto di affitto.
Vendita e affitto dei titoli possono essere fatti insieme alla terra e senza la terra. L’affitto dei titoli rappresenta una delle principali novità introdotte con la nuova PAC (Reg. 1307/2013), in quanto con quella vecchia (Reg. 73/2009) ciò non era consentito.
Trattandosi di una fattispecie che si presta facilmente a pratiche speculative, trattandosi di fatto di una mera rendita, l’Italia ha deciso di scoraggiarne l’utilizzo applicando una trattenuta del 30% del valore unitario iniziale dei titoli. Tale trattenuta, verrà riversata poi nella riserva nazionale in via definitiva.
La trattenuta di una quota del titolo è prevista soltanto per l’affitto di titoli senza terra. Non è prevista, invece, né per il trasferimento di titoli tra tre soggetti, per cui è richiesto l’espresso consenso da parte di tutti i contraenti, né tanto meno per la successione ereditaria. In quest’ultimo caso, è possibile trasferire i titoli anche alla comunione ereditaria dei coeredi, purché almeno uno di questi lo dichiari in forma scritta.
La domanda di trasferimento dei titoli dev’essere presentata dall’agricoltore cessionario all’Organismo pagatore tramite il Caa o direttamente, se questi non è associato a nessun Caa. Tale domanda dev’essere comunicata a pena di inopponibilità entro il 15 maggio 2016. Indispensabile per la presentazione della domanda è la presenza dell’assenso da parte del cedente.
Entro lo stesso termine devono essere perfezionati anche tutti quegli atti di vendita o affitto provvisori stipulati dagli agricoltori. Per farlo, occorre presentare un’apposita scrittura integrativa in cui vanno specificati in maniera puntuale quali sono i titoli oggetto del trasferimento, individuati univocamente tramite numero identificativo e valore.
Allegati:
- Circolare Agea n. ACIU.2016.70
- Allegato 1 - Fattispecie movimentazione titoli
- Allegato 2 - Elenco Documentazione Giustificativa per Fattispecie per la gestione del Registro Titoli
- Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione
- Allegato 4 - Comunicazione di trasferimento dei titoli all'aiuto