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La scadenza per la presentazione della Domanda Unica 2016 è alle porte, essendo prevista per il prossimo 15 maggio. Quest’ultima, però, non è l’unica data utile: sarà possibile per gli agricoltori presentare la domanda iniziale fino al 9 giugno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, tuttavia, è prevista la riduzione dell’1% del valore dei titoli.
Per gli agricoltori che hanno presentato la domanda iniziale nei termini, è possibile modificare il contenuto della stessa: fino al 31/5, si potrà aggiungere o modificare le parcelle inserite nella domanda e modificare l’uso o il regime di pagamento dichiarati. Tali cambiamenti si potranno compiere anche dopo, fino al 9/6, sempre assoggettando l’agricoltore alla penalità dell’1% per ogni giorno di ritardo.
Dopo il 15 maggio, chi presenta la domanda potrebbe avere necessità di ridurre la richiesta di premio riferita a specifici regimi di aiuto, oppure di ridurre la superficie utilizzata. Ciò sarà possibile fino alla comunicazione di irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente.
Una delle vere novità della DU 2016 riguarda la facoltà di avvalersi della domanda grafica, ossia svolta tramite la presentazione di documenti cartografici e geospaziali. Entro il 2018, tale modalità sarà obbligatoria per tutti i richiedenti.
Sempre per quest’anno non mutano le regole su agricoltore attivo, soglia minima e capping. Per poter ricevere i benefici, l’agricoltore dev’essere attivo e deve avere diritto ad almeno 250 euro: se la somma dei pagamenti non raggiunge tale soglia per due anni di seguito, i diritti verranno riversati nella riserva nazionale. Per il 2017 è previsto l’aumento a quota 300 €.
Come noto, per poter ricevere il pagamento di base è necessario attivare i titoli assegnati nel 2015 abbinando ogni titolo ad un ettaro di superficie ammissibile. È possibile per l’agricoltore trasferire la terra con i titoli, ovvero trasferirli separatamente. Nel solo caso di affitto di titoli senza terra, è prevista una decurtazione del 30% del loro valore.
Il pagamento del saldo da parte degli Organismi Pagatori riguarderà i pagamenti maturati nell’anno di domanda 2015 e dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016.
Quanto al greening, la data di riferimento è il 1° gennaio: il periodo continuativo di otto mesi di ritiro dalla produzione del terreno non può essere calcolato prima di tale data di ogni anno. Per i terreni sottoposti a vincoli dalle direttive Uccelli e Habitat, nonché sui terreni a riposo ai fini EFA, è importante ricordare il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio: in questo lasso di tempo, infatti, è vietata qualsiasi operazione di gestione del suolo, fatti salvi il sovescio, il ripristino degli habitat, le colture a perdere per la fauna, il contenimento delle piante infestanti.
Oltre agli obblighi EFA, il greening prevede l’obbligo di diversificazione delle colture: il calcolo delle quote viene svolto nel periodo tra il 1° aprile e il 9 giugno. Attenzione, a tali fini, alla nuova classificazione delle leguminose da foraggio in purezza e, in particolare, all’erba medica.
Per i giovani agricoltori resta la possibilità di ricevere il sostegno dedicato, tramite il pagamento annuale concesso per l’attivazione di nuovi titoli, per un periodo massimo di cinque anni.
Quanto al regime dei piccoli agricoltori, per coloro che hanno aderito automaticamente o volontariamente a tale regime entro il 15 ottobre 2015, è possibile uscire dal regime definitivamente oppure confermare l’adesione, nonché, se sussistono le condizioni, subentrare ad un altro agricoltore nel regime.