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Le modalità applicative e le procedure per il trasferimento dei titoli sono state definite con la Circolare Agea n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.
Alla luce della proroga dei termini di presentazione delle Domande Pac, i trasferimenti dei titoli possono essere eseguiti fino al 15 giugno 2016 e devono essere comunicati agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il 15 giugno 2016.
Una situazione di trasferimento dei titoli molto controversa riguarda i contratti di vendita e affitto, stipulati dagli agricoltori con i titoli provvisori.
Molti di questi atti sono stati stipulati negli ultimi mesi del 2015 fino al 1° aprile 2016 (data della prima pubblicazione dei titoli definitivi).
In questo caso, la Circolare Agea n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 prevede due situazioni:
1) gli agricoltori che hanno sottoscritto atti di trasferimento totale dei titoli intestati al cedente, non devono fare nulla; l’atto sottoscritto e registrato è sufficiente e va allegato al fascicolo aziendale;
2) gli agricoltori che hanno sottoscritto atti di trasferimento parziale dei titoli intestati al cedente, ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale specificare esattamente i titoli oggetto del trasferimento, con indicazione puntuale del numero identificativo di ciascun titolo e del suo valore.
Tale scrittura integrativa deve essere presentata entro il 15 giugno 2016. In alternativa alla scrittura integrativa è possibile utilizzare il modulo di comunicazione del trasferimento rilasciato dai sistemi informatici degli Organismi pagatori, a condizione che lo stesso sia sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario e contenga l’indicazione puntuale dei titoli trasferiti. In questo caso, tale modulo non deve essere registrato; pertanto questa è la via preferibile.
Si ribadisce che il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato, firmato dalle parti. Quindi ci deve essere un atto registrato che può essere la scrittura originaria o quella integrativa. Se l’atto originario con i titoli provvisori è stato registrato, la scrittura integrativa o il modulo di comunicazione del trasferimento non deve essere registrato.