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Il pagamento “verde” o ecologico o greening è la seconda componente dei pagamenti diretti dopo il pagamento di base, con una percentuale fissa del 30% delle risorse finanziarie.
Il greening presuppone il rispetto di tre impegni (tab. 1). Il terzo impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico (EFA).
Tale impegno è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari, per almeno il 5% della superficie a seminativo dell’azienda.
La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione europea, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 46, par. 1, Reg. 1307/2013).
Quindi per il 2017, la percentuale delle EFA rimane sicuramente al 5%.
Per il 2018, dipenderà dalla relazione della Commissione europea, ma – sulla base del dibattito attuale – è improbabile un aumento delle EFA dal 5% al 7%.
Tab. 1 – Superfici e impegni del greening
Impegni |
Superficie agricola |
Colture |
Diversificazione |
Seminativi |
Colture avvicendate, comprese serre |
Mantenimento dei prati e pascoli permanenti |
Prati e pascoli permanenti |
Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri |
Aree di interesse ecologico |
Seminativi |
Colture avvicendate, comprese serre |
Il mancato rispetto del greening comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che assumono la forma di una riduzione dell'importo del pagamento verde (art. 77, par. 6, Reg. 1306/2013).
Le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.
Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del greening generano un riduzione dell’importo del pagamento verde, fino ad arrivare al 100% nel caso di maggiore gravità del mancato rispetto.
Quindi l’agricoltore che non rispetta il greening perde solo tale pagamento. Ma questa norma vale sono per il 2015 e il 2016.
Dal 2017, le sanzioni amministrative aumentano. Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta – oltre alla mancata corresponsione del pagamento verde – una sanzione che va ad intaccare anche gli altri pagamenti:
- pari al 20% del pagamento verde nel 2017;
- pari al 25% dal 2018.
In sostanza, nei primi due anni (20015 e 2016) il mancato rispetto del greening riduce o azzera il solo pagamento verde. Dal 2017, l’agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce una riduzione degli altri pagamenti pari al 20-25% del pagamento verde (tab. 2).
Ciò significa che nei primi anni il pagamento verde può essere assimilato a un pagamento volontario (nel senso che chi non adotta la pratica non riceve il pagamento), mentre dal 2017 l’esistenza di una sanzione per il mancato rispetto del greening lo rende obbligatorio, anche se la sanzione del 20-25% non è molto severa.
Tab. 2 – Sanzioni per il mancato rispetto del greening
Anni |
Sanzioni |
2015-2016 |
perdita del pagamento verde |
2017 |
perdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento verde |
dal 2018 |
perdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% del pagamento verde |