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Restano pochi giorni per inviare in via telematica le dichiarazioni relative ai dati di vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di fitosanitari: per non incorrere in sanzioni, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il prossimo 28 febbraio.
L’art. 16 del D. Lgs. n. 150/2012 ha previsto l’obbligo di invio dei dati relativi alle vendite di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di fitosanitari per i seguenti soggetti:
I soggetti predetti avranno l’obbligo di trasmettere soltanto i dati relativi alla vendite effettuate nei confronti di utilizzatori finali e non di quelle fatte ad intermediari o rivenditori.
Dovrà essere trasmessa una dichiarazione per ogni provincia in cui si è effettuata la vendita dei prodotti fitosanitari. Esenti dagli obblighi dichiarativi saranno, invece, le cessioni di prodotti PPO (prodotti per piante ornamentali) e quelle di prodotti in quantità non definibile in chili o litri.
Entro il secondo mese successivo al termine dell’anno solare di riferimento, ossia entro il 28/29 febbraio, le persone fisiche preposte (ad esempio il titolare di una ditta individuale, ovvero il legale rappresentante di una società) dovranno trasmettere al SIAN la scheda informativa contenente i dati dei prodotti fitosanitari venduti, utilizzando l’apposita applicazione informatica predisposta dal MIPAAF.
I dati relativi al dichiarante e ai prodotti venduti verranno poi raccolti dalle varie autorità regionali competenti e trasmessi poi al Ministero. Il soggetto obbligato alla dichiarazione dovrà caricare tutte le informazioni richieste sul portale del SIAN, previa registrazione, per cui sono necessarie copia di documento di riconoscimento e copia dell’autorizzazione a vendere della ditta.
I dati di vendita potranno essere caricati dagli utenti in maniera massiva, oppure di volta in volta, utilizzando l’apposito applicativo. Dal 2017, per l’anno 2016, non sarà più ammessa la trasmissione delle vendite in forma cartacea.
L’art. 24, comma 12, del richiamato D. Lgs. 150/2012 stabilisce le sanzioni nel caso di mancato invio dei dati sulle vendite dei prodotti fitosanitari: “salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro”.
Non solo, per i recidivi sono previste sanzioni ben più gravi: “in caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione”.