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pacchetto-ortofloro-plus Accesso alla riserva nazionale: proroga al 15 giugno solo per la presentazione

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ieri il mipaaf attraverso un comunicato stampaha comunicato la proroga al 15 giugno del termine ultimo per la presentazione e protocollazione della domanda di accesso ai contributi. è bene precisare però che si tratta di una proroga alla presentazione delle domande, ma dovranno essere rispettati i requisiti richiesti alla data del 15 maggio. la proroga del termine entro cui presentare la domanda unica 2017per accedere aicontributi comunitari è stata sollecitata al fine di evitare il rischio per tante aziende di perdere questa opportunità (circolare n. 128/2017). tra gli aspetti più importanti, riteniamo sia fondamentale trattare il tema dell’accesso alla riserva nazionale, da cuitutti gli agricoltori sprovvisti di titoli potranno andare a pescare i propri diritti all’aiuto. fino al 2020, ogni anno sarà possibile presentare la richiesta, in base aiprincipi e alle modalità individuate dalla circolare agea.n.aciu.2015.275 del 3 giugno 2015. ilregolamento ue n. 1307/2013, all’art. 30 par. 6 stabilisce chela riserva nazionale deve essere utilizzata in via prioritaria per l’assegnazione di titoli a giovani agricoltori (fattispecie a) e nuovi agricoltori (fattispecie b). il regolamento, poi attribuisce lapossibilità agli stati membri di prevedere situazioni particolari per l’accesso alla riserva stessa. ildm 18 novembre 2014 n. 6513definisce glialtri casiin cui la riserva nazionale è utilizzabile:. per assegnare titoli agli agricoltori perevitare che le terre siano abbandonate;. per assegnare titoli agli agricoltori percompensarli di svantaggi specifici;. per assegnare titoli agli agricoltori a cui è statanegata l’assegnazione di titoli per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;. per assegnare titoli inconseguenza di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie. la figura che accede in via prioritaria alla riserva nazionale è quella delgiovane agricoltore, il quale, ai sensi dell’art. 50 del reg. 1307/2013, ècolui che si insedia per la pima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda(o si è insediato in un’azienda agricola nei cinque anni precedenti) eha meno di 40annial momento della presentazione della domanda. se il giovane agricoltore è unapersona fisica, va sottolineato chela data di insediamento è quella dell’apertura della partita iva; diversamente,il giovane agricoltore deve mostrare di avere il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica: dalla sua entrata in società con tale ruolo si misura l’esistenza dei requisiti. inuovi agricoltori, invece, sono coloro che iniziano ad esercitare l’attività agricola. vengono considerati talicoloro che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno 2013o successivi e che presentano ladomanda di pagamento non oltre i due anni successivi all’inizio dell’esercizio dell’attività agricola. inoltre, l’art. 30 del reg. ue n. 1307/2013 precisa cheil nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività, non ha praticato alcuna attività agricola né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a tale attività. come detto,l’accesso alla riserva nazionale ha una duplice funzione:. assegnare un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili posseduti da giovani e nuovi agricoltoriche non possiedono nessun titoloopari al numero di ettari ammissibili non coperti da titoli;. aumentare il valore unitario dei titoli detenuti dall’agricoltore, se i valori dei titoli posseduti sono inferiori al valore della riserva nazionale; i valori unitari sonoaumentati fino al valore della riserva nazionale. non sono ammissibili domande di accesso alla riserva per una superficie minima inferiore ad un ettaro.inoltre possonoaccedere alla riserva nazionale solo gli agricoltori di età compresa tra i 18 anni(alla presentazione della domanda)e i 65 anni(anche se da compiere nell’anno). si ricorda, poi, chegiovani e nuovi agricoltori possono fare accesso alla domanda per una sola fattispecie:la presentazione di una domanda esclude automaticamente la possibilità di presentarla per l’altra categoria. ©riproduzione riservata
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