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Ieri il MIPAAF attraverso un comunicato stampa ha comunicato la proroga al 15 giugno del termine ultimo per la presentazione e protocollazione della domanda di accesso ai contributi. È bene precisare però che si tratta di una proroga alla presentazione delle domande, ma dovranno essere rispettati i requisiti richiesti alla data del 15 maggio.
La proroga del termine entro cui presentare la Domanda Unica 2017 per accedere ai contributi comunitari è stata sollecitata al fine di evitare il rischio per tante aziende di perdere questa opportunità (circolare n. 128/2017).
Tra gli aspetti più importanti, riteniamo sia fondamentale trattare il tema dell’accesso alla riserva nazionale, da cui tutti gli agricoltori sprovvisti di titoli potranno andare a pescare i propri diritti all’aiuto.
Fino al 2020, ogni anno sarà possibile presentare la richiesta, in base ai principi e alle modalità individuate dalla circolare AGEA.N.ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015.
Il Regolamento UE n. 1307/2013, all’art. 30 par. 6 stabilisce che la riserva nazionale deve essere utilizzata in via prioritaria per l’assegnazione di titoli a giovani agricoltori (fattispecie A) e nuovi agricoltori (fattispecie B). Il regolamento, poi attribuisce la possibilità agli Stati membri di prevedere situazioni particolari per l’accesso alla riserva stessa.
Il DM 18 novembre 2014 n. 6513 definisce gli altri casi in cui la riserva nazionale è utilizzabile:
La figura che accede in via prioritaria alla riserva nazionale è quella del giovane agricoltore, il quale, ai sensi dell’art. 50 del Reg. 1307/2013, è colui che si insedia per la pima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda (o si è insediato in un’azienda agricola nei cinque anni precedenti) e ha meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda.
Se il giovane agricoltore è una persona fisica, va sottolineato che la data di insediamento è quella dell’apertura della partita IVA; diversamente, il giovane agricoltore deve mostrare di avere il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica: dalla sua entrata in società con tale ruolo si misura l’esistenza dei requisiti.
I nuovi agricoltori, invece, sono coloro che iniziano ad esercitare l’attività agricola. Vengono considerati tali coloro che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno 2013 o successivi e che presentano la domanda di pagamento non oltre i due anni successivi all’inizio dell’esercizio dell’attività agricola.
Inoltre, l’art. 30 del Reg. UE n. 1307/2013 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività, non ha praticato alcuna attività agricola né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a tale attività.
Come detto, l’accesso alla riserva nazionale ha una duplice funzione:
Non sono ammissibili domande di accesso alla riserva per una superficie minima inferiore ad un ettaro. Inoltre possono accedere alla riserva nazionale solo gli agricoltori di età compresa tra i 18 anni (alla presentazione della domanda) e i 65 anni (anche se da compiere nell’anno).
Si ricorda, poi, che giovani e nuovi agricoltori possono fare accesso alla domanda per una sola fattispecie: la presentazione di una domanda esclude automaticamente la possibilità di presentarla per l’altra categoria.