Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Sono giorni frenetici per gli agricoltori ed i CAA per la presentazione della Domanda Unica per l’anno 2017. La proroga della presentazione al 15 giugno non deve però fare perdere l’attenzione sulla verifica dei requisiti nel rispetto delle tempistiche.
Anche il termine per il trasferimento dei titoli ha beneficato della proroga al 15 giugno. Infatti, i trasferimenti dei titoli possono essere eseguiti fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2017. Pertanto tutti gli agricoltori che hanno stipulato atti di compravendita, contratti d’affitto o si trovano a gestire una successione ereditaria potranno appunto provvedere al trasferimento dei titoli entro la presentazione della domanda unica dandone comunicazione agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il 15 giugno 2017.
I trasferimenti presentati oltre il termine di presentazione della domanda unica avranno efficacia solo a partire dalla campagna 2018.
Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto e registrato, sottoscritto dalle parti. La relativa domanda di trasferimento deve esser presentata dall’agricoltore a cui sono pervenuti i titoli (cessionario) all’Organo pagatore competente, se l’agricoltore è associato ad un CAA la comunicazione sarà redatta tramite tale intermediario.
Nella domanda è fondamentale l’assenso del cedente al fine della legittima convalida del trasferimento. L’assenso del cedente è una misura volta a tutelare gli interessi degli agricoltori ed a contrastare il fenomeno di illeciti trasferimenti che potrebbero avvenire all’insaputa dell’agricoltore.
Solo nel caso di subentro per successione, tramite contratto d’affitto e rientro anticipato da un contratto d’affitto tale indicazione non è dovuta.
L’assenso del cedente con l’indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA.
Come previsto dall’art. 16 del DM n. 1420 del 26/02/2015 il 30% del valore dei titoli affittati senza terra è decurtato dal valore unitario iniziale e riversato nella riserva nazionale in via definitiva.
Tutte le altre forme di trasferimento non comportano alcuna riduzione del valore dei titoli.
Il trasferimento dei titoli tramite contratto di affitto o comodato può prevedere anche la contemporanea presenza di tre soggetti, quando l’intestatario dei titoli non corrisponde con il proprietario delle superfici.
È questo il caso della persona fisica intestataria del terreno che lo concede in godimento ad una società e quest’ultima detiene i titoli, oppure che concede in affitto o comodato le superfici ad un familiare (coniuge, affini-parenti fino al 4° grado) e titoli ad un terzo soggetto;
In tali casi deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti e l’indicazione del rapporto di coniugio, affinità o parentela o del rapporto societario. Non si applica la decurtazione pari al 30% del valore dei titoli, anche se la persona intestataria dei titoli non è proprietaria della terra.
Nella successione mortis causa il trasferimento dei titoli può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso, il CAA deve acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.
In caso di successione anticipata, nell’ipotesi di consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario ed i casi in cui un agricoltore succede per successione legittima il trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso.
È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge.
Un altro punto a cui fare attenzione è il possesso del requisito di “agricoltore attivo” di cui il cessionario deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda. Tale requisito non è richiesto solo in caso di successione effettiva o anticipata.
Infine, onde evitare che la pratica di trasferimento non venga validata o annullata occorre accertarsi che non sussistano debiti in capo al cedente. In tali casi il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l’importo del debito.