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Dal 12 febbraio 2018, diventerà obbligatoria l’indicazione dell’origine nella etichetta del riso. Infatti, il 16 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto interministeriale per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso. Il giorno successo è stato pubblicato un analogo decreto sull’origine del grano per la pasta. Ad aprile scorso, una norma analoga era già entrata in vigore per tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari.
Il decreto ministeriale 26 luglio 2017 prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture:
a) “Paese di coltivazione del riso”: nome del Paese nel quale è stato coltivato il risone;
b) “Paese di lavorazione”: nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/trasformazione del risone;
c) “Paese di confezionamento”: nome del Paese nel quale è stato confezionato il riso.
Qualora le fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento del riso avvengano nello stesso Paese, può essere recata in etichetta la dicitura “origine del riso”, seguita dal nome del Paese; ad esempio “origine del riso 100% italiano”.
Nel caso in cui il riso sia coltivato o lavorato in più Paesi, possono essere utilizzate le diciture:
- “UE”;
- “non UE”;
- “UE e non UE”.
Ad esempio, un riso coltivato e lavorato in Thailandia, deve riportare la dicitura “Paese di coltivazione e di lavorazione non UE” e “Paese di confezionamento: Italia”.
L’indicazione sull’origine deve essere apposta in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibile, chiaramente leggibile ed indelebile.
Le disposizioni del decreto sull’obbligo di etichettatura si applicano solo in Italia; non si applicano ai prodotti fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.
Entrata in vigore fra 180 giorni
Il decreto prevede una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Quindi, dal 12 febbraio 2018, le imprese che commercializzano il riso devono soddisfare le nuove norme di etichettatura, pena l’applicazione di sanzioni. Tuttavia, il riso può essere commercializzato con le vecchie norme di etichettatura fino all’esaurimento delle scorte.