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La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi è soggetta a norme specifiche, introdotte da regolamenti CE, norme CE e norme nazionali complesse che prevedono tra l’altro l’applicazione di pesanti sanzioni.
Riassumere tutte le disposizioni è complesso, dato che vi sono delle peculiarità oggettive relative al tipo di prodotto commercializzato, altre soggettive che riguardano il soggetto che effettua l’attività, il tipo di attività, il contesto in cui l’attività è svolta o il destinatario finale dei prodotti.
È bene ricordare che anche i produttori di frutta e verdura sono soggetti a tali norme, pertanto devono prestare molta attenzione alla compilazione dei documenti di trasporto/accompagnamento delle merci, delle fatture di vendita ed agli imballaggi utilizzati con relativa etichettatura.
L’applicazione dei regolamenti comunitari impone caratteristiche qualitative e informative specifiche, indispensabili per la commercializzazione di ortaggi e frutta, che devono esser dichiarate negli imballaggi e nei documenti che accompagnano le merci.
In particolare, già con il Regolamento CE 1234/2007 a cui è subentrato il regolamento (UE) 1308/2013 ed il regolamento (UE) 543/2011, sono state definite le norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Con il D.M. 5462 del 03/08/2011 sono state definite le autorità deputate al coordinamento dei controlli (Agea/Agecontrol) e le modalità di controllo.
Le disposizioni dei suddetti regolamenti possono esser raggruppate in “norme generali” di commercializzazione e “norme specifiche” riservate a determinati prodotti o categorie di prodotti, per i quali si sono date indicazioni peculiari.
In particolare, le informazioni per gli ortofrutticoli freschi sono indicate dall’art. 5 del Reg. UE 543/2011 e riguardano:
a) i prodotti assoggettati alle “Norme specifiche[SN1] ”
b) i prodotti assoggettati alla “Norma generale[SN2] ”;
c) l’indicazione dell'origine del prodotto, in una lingua comprensibile dai consumatori del Paese di destinazione;
d) l’identificazione del prodotto. Tali informazioni devono essere riportate, a caratteri leggibili e visibili sul lato dell'imballaggio esposto al pubblico, in modo che sia sempre visibile, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o solidamente fissata ad esso;
e) le indicazioni di cui sopra, per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, debbono essere riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
Le fatture ed i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, devono riportare il nome ed il Paese di origine dei prodotti (esempio: “Origine ITALIA”) e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto dalle “norme specifiche”, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione. In tal caso, per le merci caricate alla rinfusa, sul documento di trasporto e sulla scheda collocata all'interno del mezzo, nonché sulle fatture e documenti di trasporto deve essere riportata un’appropriata dicitura.
Possono esser commercializzati esclusivamente i prodotti che rispondono ai criteri di “qualità sanitaria, di equità e commerciabilità e se è indicato il paese d’origine”.
Tali requisiti si devono applicare a tutte le fasi della commercializzazione e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.
AGEA, quale di autorità di coordinamento delle attività di controllo e conformità alle norme di commercializzazione, ha disposto le linee attuative in ordine a quanto definito dal D.M. 5462 del 3 agosto 2011 in materia di controlli nazionali, che risultano tutt’ora applicabili, demandando ad AGECONTROL il compito di effettuare i controlli sul rispetto di tali norme.
ESENZIONI E DEROGHE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione di ortofrutta:
a) i prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale ad altri usi non alimentari a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura “Destinati alla Trasformazione” o “Destinati all’alimentazione animale” o ad ogni altra dicitura equivalente;
b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
c) i prodotti tipici di una Regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio, previa decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) i prodotti che sono sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi "pronti al consumo" o "pronti da cucinare".
e) i prodotti commercializzati come germogli commestibili dopo la germinazione di semi di specie di piante classificate come prodotti ortofrutticoli. ai sensi dell’art. 1 par. 1 lettera i) e dell’allegato 1 parte IX del Reg. CE n. 1234/07.
Inoltre, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i seguenti prodotti agricoli:
Non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione in ambito nazionale:
a) i prodotti che sono venduti, consegnati o avviati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio, oppure a centri di deposito.
b) i prodotti avviati, ma non ceduti, dai centri di deposito verso altri centri di condizionamento e di imballaggio per essere ivi resi conformi alle norme di commercializzazione tramite appropriato imballaggio.
c) i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo, su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione, come definiti dal D.M. (Mipaaf) 20 novembre 2007 ”attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”.
Non sono invece soggetti all’obbligo di conformità alle “norme specifiche” gli ortofrutticoli freschi che non appartengono alla Categoria “Extra”, e che possono presentare nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità, sempre che rispondano ai parametri dettati dalle disposizioni previste da ciascuna norma in merito alle caratteristiche minime.