Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la circolare n. 75129/2017, AGEA ha annunciato il via libera al pagamento degli anticipi PAC, fornendo anche alcune importanti novità per gli agricoltori in materia di erbai.
Come noto, la UE ha previsto per gli Stati membri la possibilità di versare agli agricoltori degli anticipi sui pagamenti diretti, nell’ambito dei regimi di sostegno elencati dall’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Nella circolare in commento, AGEA ha comunicato che sono state impartite istruzioni agli organismi pagatori affinché, a partire dal 16 ottobre 2017, vengano pagati tali anticipi nella misura del 70% (misura massima stabilita dalle norme comunitarie) per le domande presentate nel 2017.
Viene precisato che i pagamenti interessati dall’anticipo sono:
Dall’anticipo restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato, nonché tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.
Nella circolare n. 75129/2017 è stata poi fornita un’importante precisazione sulle coltivazioni di erba medica e la loro utilizzabilità ai fini EFA.
In conformità a quanto indicato nella nota Ref. Ares (2016)1370089, nei casi in cui le superfici ricadano in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica (in purezza), è consentito considerare la classificazione della coltura come “erba o altra pianta erbacea da foraggio” ai fini della verifica degli adempimenti della diversificazione.
Per poter rientrare in tale categoria, è necessario che le superfici oggetto del contratto fossero già a dimora nel 2015 e/o 2016 e inserite nella rispettiva DU (2015 e/o 2016). A partire dalla campagna 2017, infatti, non saranno più ammessi nuovi impianti e dovrà essere accertata la presenza di un impianto nel 2016.
Ai fini della corretta determinazione dei terreni, sarà necessario indicare alcuni elementi minimi come la superficie complessiva oggetto di coltivazione (di erba medica in purezza) e la data di inizio e di fine dell’impegno pluriennale. Sono equiparati ai contratti pluriennali anche altre tipologie di impegno che presentino gli stessi elementi minimi richiesti per i contratti (ad esempio impegni a produrre erba medica per ottemperare ai disciplinari).
Nel rispetto dei predetti requisiti, la superficie coltivata ad erba medica in purezza impegnata in un contratto pluriennale è considerata come “erba o altre piante erbacee da foraggio”. Eventuali ulteriori superfici aziendali destinate alla medesima coltivazione, ma non vincolate in maniera pluriennale, dovranno essere invece considerate come seminativi.