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Le operazioni di trasferimento dei titoli PAC sono sempre operazioni molto delicate, in quanto oltre ad esserci in ballo interessi economici, vedono coinvolti più soggetti: non solo le parti, ma anche gli enti pagatori devono entrare a far parte dello scambio al fine di garantire la corretta erogazione delle risorse collegate.
Con la circolare n. 89117 del 21 novembre 2017, AGEA ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di trasferimento dei titoli PAC. La prima importante precisazione fornita è che il trasferimento è possibile solo quando il soggetto che cede i titoli non presenta posizioni debitorie aperte. In quel caso, infatti, il passaggio dei titoli PAC sarebbe ammesso solo per i titoli il cui valore eccede l’importo del debito in capo al cedente. Diversamente ogni domanda sarebbe annullata.
Nella circolare, poi, si precisa che il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste e presentando tutti i documenti necessari.
In linea generale, come previsto dall’art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ammesso il trasferimento dei titoli esclusivamente nei confronti degli agricoltori in attività, mentre non è necessario che il cedente possieda tale qualifica. È ammesso il trasferimento anche ad un agricoltore non attivo solo nei casi di successione anticipata o effettiva.
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 che richiama espressamente quanto previsto dal DM 5 agosto 2004, le casistiche della successione anticipata sono:
In tali casi, sostiene AGEA, prima vi è sempre il trasferimento dell’azienda tra i due soggetti, poi successivamente ci sarà il passaggio come successione anticipata. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.
Lo stesso vale anche nel caso di successione effettiva, ad eccezione dell’ipotesi in cui il trasferimento avvenga nei confronti di una comunione ereditaria: in tal caso, è necessaria la dichiarazione di almeno uno dei coeredi che dichiari la successione nei confronti della comunione.
Una volta raggiunto l’accordo tra le parti, la domanda di trasferimento titoli è presentata dall’agricoltore cessionario all’Organismo pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato oppure direttamente all’Organismo pagatore competente se esso non è associato ad alcun CAA.
Si ricorda che, ai fini fiscali, il trasferimento di titoli PAC (assimilati a titoli di credito) è un’operazione fuori campo IVA, in quanto non riconducibile all’interno della definizione di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/1972, ai sensi del quale non sono cessioni di beni quelle aventi ad oggetto “denaro o crediti in denaro”. Pertanto, in forza del principio di alternatività IVA-registro, le cessioni in commento scontano l’imposta di registro in misura proporzionale pari allo 0,50% come previsto dall’art. 6 della Tariffa allegata al TUR.
Ai fini dell’imposta sui redditi, invece, le cessioni dei titoli determinano plusvalenze che derivano direttamente dalla gestione del patrimonio dell’impresa agricola: pertanto esse dovranno essere ricondotte all’interno del reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.