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In materia di PAC, uno dei requisiti essenziali che deve possedere colui che presenta domanda di accesso ai contributi comunitari è la qualifica di agricoltore attivo.
Come noto, sono ben sei le alternative a disposizione degli operatori per dimostrare la titolarità della qualifica; per essere agricoltore attivo, infatti, è necessario dimostrare, alternativamente:
1. la percezione nell’anno precedente di pagamenti diretti sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
2. l’iscrizione all’INPS, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro;
3. la titolarità di partita IVA e, a partire dal 2016, la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda unica;
4. l’ottenimento di proventi derivanti dalle attività agricole nell’anno precedente alla DU pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente;
5. la percezione di pagamenti diretti per un importo annuo pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
6. che la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
Con riferimento al punto 3 e all’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, AGEA ha fornito un importante chiarimento con la nota n. 6100 del 26 gennaio 2018nota n. 6100 del 26 gennaio 2018.
Seguendo, infatti, la disciplina dettata dal DM 18 novembre 2014, n. 6513, agli agricoltori esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA resterebbe precluso uno dei parametri per attestare il requisito dell’attività.
Nel caso in cui tali soggetti abbiano presentato all’Agenzia il modello di comunicazione polivalente, AGEA ha precisato che questo può essere considerato elemento idoneo alla verifica del suddetto requisito (possesso della partita IVA e presentazione della dichiarazione annuale), purché:
- la comunicazione sia accompagnata dall’evidenza dell’invio telematico all’Agenzia e dalle attinenti fatture relative al settore agricoltura;
- siano prese in considerazione tutte le comunicazioni trimestrali riferibili all’anno fiscale in questione.
Con la precisazione in commento, AGEA ha fornito un’interessante apertura per gli agricoltori esonerati dall’invio della dichiarazione annuale IVA, dando loro la possibilità di attestare il requisito di agricoltore attivo anche tramite la dimostrazione della titolarità di una partita IVA attiva attraverso la produzione delle comunicazioni polivalenti inviate durante l’anno.
Se per l’anno 2016, quello attualmente in esame per le domande 2017, sarà possibile fare riferimento alla comunicazione polivalente, la nota di AGEA lascia aperti ampi interrogativi per le prossime campagne.
Infatti, dall’anno 2017, il modello polivalente è stato, di fatto, sostituito dalla “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” che, a differenza del modello precedente, esonera taluni produttori anche da questo adempimento.
Resta quindi da capire se, ai fini del riconoscimento del requisito di agricoltore attivo, sarà possibile interpretare in maniera estensiva il chiarimento o se, trattandosi di un nuovo adempimento, la porta aperta per le DU di quest’anno tornerà a chiudersi nel 2019.