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Il 2018 non sarà certo un anno banale per la PAC, la quale si dovrà confrontare con le tante novità dettate dalla piccola riforma di medio termine operata dalle istituzioni comunitarie.
Due, in particolare, sono i testi normativi che hanno modificato e modificheranno la disciplina: si tratta del Reg. 2017/1155 dell’11 febbraio 2017, applicato in Italia in forza del DM 2 ottobre 2017; l’altro, invece, è il cosiddetto Regolamento Omnibus (Reg. 2017/2393) che verrà recepito con un decreto nel prossimo mese di marzo.
Tra le materie più incise dalle novità entrate in vigore dal 1° gennaio 2018, c’è sicuramente quella del greening, il quale, dopo la sua introduzione con la PAC 2014-2020, è stato oggetto di alcune importanti correzioni.
Come noto, tre sono le pratiche agricole che gli agricoltori devono rispettare per poter accedere al pagamento del greening:
1 – diversificazione delle colture;
2 – mantenimento dei prati permanenti;
3 – presenza di un’area di interesse ecologico.
Per quanto riguarda gli obblighi della diversificazione, le novità riguardano prevalentemente l’introduzione di alcune deroghe.
Ad esempio, per le aziende che coltivano a riso più del 75% della superficie aziendale a seminativo, è ammessa la possibilità di lasciare invariata tale superficie, purché sui seminativi restanti la coltura principale non occupi più del 75% di tali seminativi. Oppure, un’altra novità riguarda l’inserimento delle leguminose (ad es. l’erba medica) tra le colture utilizzabili per accedere all’esenzione sulla diversificazione.
Con riferimento ai terreni a riposo, le modifiche normative hanno operato un’importante apertura: la nuova disciplina, infatti, prevede che per terreno a riposo si deve intendere un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda.
In forza di tale previsione, quindi, si riduce da otto a sei mesi il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo. Pertanto, dal 1° luglio al 31 dicembre, il terreno a riposo potrà essere liberamente coltivato o preparato per le colture dell’anno successivo.
Sui terreni a riposo, durante il periodo di inattività, è vietato anche l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Utilizzo, che è negato dal 1° gennaio 2018 anche sulle colture azotofissatrici utilizzate come aree ecologiche, per tutta la durata del naturale ciclo vegetativo che va dalla semina alla raccolta.
Tale misura potrebbe creare significativi disguidi, soprattutto per coloro che coltivano soia o leguminose da granella ai fini EFA, in quanto senza diserbo, tali colture riducono sensibilmente la loro produttività e la relativa economicità.
Un’altra novità che riguarda le colture azotofissatrici, è la possibilità di qualificarle come EFA anche quando siano inserite nei miscugli, purché sia assicurata la prevalenza delle stesse. Inoltre, è stato innalzato il fattore di conversione per le EFA produttive con colture azotofissatrici da 0,7 a 1, nonché quello per le superfici con bosco ceduo da 0,3 a 0,5. Ciò significa che sarà più semplice adempiere agli obblighi.
Infine, diverse sono le novità che riguardano anche gli elementi caratteristici del paesaggio, i quali potranno essere utilizzati in maniera più ampia e semplice al fine del rispetto degli obblighi EFA.
Per maggiore approfondimento su questa specifica tematica, rinviamo ad una precedente circolare, che dà conto delle numerose novità sul tema.
Sulla base di quanto sopra elencato, quindi, sarà un 2018 all’insegna del cambiamento in materia di greening, un pagamento che finora non ha soddisfatto le aspettative della Commissione e che potrebbe essere soppresso o profondamente riformato nella PAC post 2020 nel caso in cui continuasse a non produrre risultati.