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Eliminata la black list. Le fattispecie per dimostrare l’agricoltore attivo sono passate da sei a tre. Obbligo della Partita Iva.
Il 17 aprile 2018, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al decreto sulle scelte nazionali sul Regolamento Omnibus. Tra le novità più rilevanti, ci sono i cambiamenti relativi all’agricoltore attivo.
Le novità importanti sono due:
Una novità importante delle scelte nazionali è la soppressione della lista nera (black list). Ricordiamo che, dal 2015 al 2017, esisteva una black list europea e una nazionale.
Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta black list: aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
Gli Stati membri potevano ampliare la black list in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ma non possono, in nessun caso, ridurre la lista fissata dal regolamento.
L’Italia aveva previsto l’allargamento della lista nera a quattro categorie di soggetti:
Dal 1° gennaio 2018 la black list europea e una nazionale non esiste più. Pertanto i suddetti soggetti potranno beneficiare dei pagamenti diretti.
Dal 1° gennaio 2018, con le scelte nazionali sul Regolamento Omnibus, le fattispecie diventano solo tre, in quanto il nuovo decreto ministeriale esclude la possibilità di ricorrere alle “deroghe” per dimostrare la significatività dell’attività agricola.
L’individuazione dell’agricoltore attivo è ora verificata se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:
La terza fattispecie richiede il possesso di una partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO sez. 01). In forza della nuova previsione, quindi, scompare il requisito che prevedeva l’apertura della partita IVA prima del 1° agosto 2014.
Per le aziende situate in “altre zone”, non è però sufficiente il mero possesso della partita IVA: per poter accedere agli aiuti PAC è necessario infatti che l’agricoltore dimostri il requisito di attività tramite la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA o per mezzo di altra comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA come, ad esempio, lo spesometro.
La regola è diversa, invece, per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di presentazione della domanda, nonché per le aziende che possiedono più del 50% della superficie in zona montana e/o svantaggiata: per tali soggetti, infatti, sarà sufficiente il possesso di una partita IVA attiva in ambito agricolo.
In forza di questa novità, gli agricoltori che – fino al 2017 – accedevano ai pagamenti diretti senza partita IVA, non potranno più farlo e dovranno aprirne una, con tutti i costi e gli adempimenti ad essa collegati.