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lanci-gennaio-2025 Esonero contributivo per calamità: niente sconti senza qualifica

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il d. lgs. 102/2004 ha introdotto nell’ordinamento italiano un interessante istituto, grazie a cui è concesso un esonero contributivo e previdenziale parziale per gli agricoltori che subiscono danni alle coltivazioni a causa di calamità naturali. si tratta di uno sconto sui contributi assistenziali e previdenziali dal 17% al 50%, attribuibile alle imprese agricole (anche associate) che presentino apposita domanda all’inps entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all’evento calamitoso. giova precisare che l’esonero contributivo ha durata di dodici mesi e si riferisce tanto ai contributi propri dell’agricoltore che a quelli dovuti per tutti i lavoratori dipendenti. tali precisazioni sono contenute nel messaggio n. 2082 pubblicato il 22 maggio 2018 dall’inps, il quale ha ritenuto di operare alcune decisive precisazioni sul tema. in primis, viene chiarito che sono considerati imprenditori agricoli i soggetti che, in forma individuale o in forma associata (comprese anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi), svolgono le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., tra cui:. coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;. manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali;. fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. ai fini dell’accesso all’esonero contributivo, l’inps evidenzia che l’agevolazione è concessa esclusivamente per i soggetti che possiedono la qualifica di coltivatore diretto, mezzadro, colono o iap. lo stesso vale per i lavoratori dipendenti di soggetti titolari di una delle predette qualifiche. pertanto, chi non possiede una qualifica agricola professionale non ha diritto di accedere allo sgravio contributivo, che è previsto nelle seguenti misure:. 17% in caso di danni effettivi in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile;. 50% in caso di danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile. la domanda per l’esonero contributivo parziale deve essere presentata in via telematica da parte degli interessati, compilando la “domanda esonero calamità naturali” disponibile sul portale inps. una volta ricevuta l’istanza, prima di concedere lo sconto contributivo, le sedi competenti saranno chiamate a verificare l’ubicazione dei fondi, le colture danneggiate, la percentuale di danno subita, la titolarità della qualifica da parte dell’interessato, che l’attività agricola sia svolta effettivamente sui fondi denunciati e così via. in caso di calamità, quindi, attenzione: per chi è in possesso dei requisiti necessari, la possibilità di ottenere uno sconto sui contributi assistenziali e previdenziali può essere un importante aiuto per affrontare un momento difficile. ©riproduzione riservata
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