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Dal 2017 è stato introdotto l’obbligo di utilizzo del modello 4 informatizzato per la movimentazione degli animali con anagrafe presente nella Banca Dati Nazionale (BDN).
Le informazioni in esso contenute sono distribuite su cinque sezioni identificate dalle lettere:
Questo documento assume particolare rilievo nel monitoraggio, nella prevenzione e nella lotta alla diffusione di malattie epidemiche, quali, ad esempio, tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.
Il Ministero della Salute, già nel 28 maggio 2015, aveva diffuso un’ordinanza con cui disciplinava delle misure urgenti per la diffusione delle citate malattie infettive.
Nel provvedimento veniva disposto che su tutto il territorio nazionale si procedesse alla registrazione tramite la BDN di ogni spostamento dei capi identificati elettronicamente.
Di seguito, il Ministero, con il Decreto del 28 giugno del 2016, disponeva che la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), fosse effettuata esclusivamente in modalità informatica a partire dal 2 settembre 2017.
Il Decreto prevedeva la deroga alla compilazione a mezzo web, tramite la BDN, per le aziende site in zone in cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile). Inoltre, fino alla piena operatività e funzionalità informatica, veniva disposto che gli animali fossero accompagnati, durante il trasporto e fino alla loro destinazione finale, con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4).
Con un’ordinanza del 6 giugno 2017 2017 (pubblicata in G.U. il 24/6/2017), il Ministero prorogava di ulteriori dodici mesi le misure urgenti disposte nel 2015, disponendo nuove misure stringenti per i controlli sanitari e per le segnalazioni dei casi di positività al SIMAN (Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali).
In tale ordinanza veniva confermata la deroga per le aziende fuori da copertura di rete prevista dal D.M. del 28/06/2016.
Il Ministero della Salute, con una nota del 5 aprile 2019 trasmessa ai Servizi Veterinari delle Regioni e delle Province autonome, ha comunicato che a partire dal 1° luglio 2019 il mancato inserimento delle informazioni inerenti al trasportatore in sede di compilazione del modello 4 informatizzato non consentirà di procedere alla creazione del modello stesso.
Pertanto, i dati del trasportatore, qualora non siano inseriti già al momento della compilazione, dovranno essere integrati nel sistema prima della movimentazione degli animali. Il rilascio dei modelli 4 informatizzati non sarà più consentito con la sezione D non precompilata.