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È obbligatorio registrare ed inviare i dati relativi alle persone alloggiate per tutte le strutture ricettive aventi finalità di lucro.
Questo è in sostanza l’intento dell’art. 19-bis del Decreto-legge n.113/2018 che ha esteso gli obblighi previsti dall’art. 109 del TULPS anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
L’art. 109 del Regio Decreto n. 773 del 1931 dispone che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Gli operatori che rientrano nelle suddette categorie, a cui si aggiungono anche i locatori e sublocatori di immobili locati per meno di 30 giorni, entro le 24 ore successive all’arrivo degli ospiti devono comunicarne le generalità alle questure territorialmente competenti.
Tale comunicazione deve avvenire tramite la procedura Alloggiati Web il cui accesso deve essere richiesto dai gestori direttamente alla questura competente.
La comunicazione dei dati alla questura si fonda su ovvie questioni di sicurezza, al fine di consentire agli organi di polizia di verificare gli spostamenti di persone soggette a controlli, anche al fine della prevenzione e repressione dei crimini.
Recentemente la Questura di Verona ha evidenziato come dall’obbligo della comunicazione dei dati degli alloggiati siano esonerate esclusivamente le locazioni di breve durata effettuate a titolo di liberalità.
Con l’arrivo della bella stagione e l’approssimarsi delle vacanze estive, i proprietari di immobili che intendono affittare le loro seconde abitazioni, anche per brevi periodi, devono pertanto ricordare questo semplice ma importante adempimento.