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L’articolo 5 del D.L. 53/2019 prevede che, nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, la comunicazione dei dati degli alloggiati va comunicata alla questura con immediatezza.
Dal dossier predisposto dal Senato, in cui sono illustrate le finalità del provvedimento, risulta che, quella che in origine era una “comunicazione immediata”, volta ad evitare che la segnalazione pervenisse alla Questura quando gli alloggiati avessero già ultimato il soggiorno nella struttura ricettiva, prevederà un termine temporale di sei ore.
Le modifiche apportate dal Decreto intervengono sulle disposizioni dell’articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 1931, nel quale attualmente è previsto l’obbligo di comunicazione di dati degli alloggiati, tramite la procedura Alloggiatiweb, entro ventiquattro ore.
L’obbligo vige per:
Tali soggetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
L’entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell’Interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle Questure. La disposizione in esame, pertanto, entrerà in vigore il 90° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del succitato decreto ministeriale.
È auspicabile, inoltre, che sia previsto che tali comunicazioni continuino ad essere effettuate tramite il canale Alloggiatiweb onde evitare duplicazioni di adempimenti e costi per l’adeguamento dei gestionali per le strutture ricettive.