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La bozza del Decreto Fiscale, collegato alla manovra finanziaria per il 2020, introduce un aggiornamento alla disciplina relativa all’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare il pagamento attraverso mezzi elettronici con utilizzo da parte del cliente di carte di credito o bancomat.
L’obbligo era già stato previsto dall’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 221/2012, il quale prevedeva che commercianti e professionisti si dotassero del POS.
Tale obbligo, tuttavia, non era assistito dalla previsione delle sanzioni attraverso la Legge, come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato n. 1446/2018.
La bozza del Decreto Fiscale, invece, interviene su questo punto, annunciando l’introduzione di una sanzione pari a 30 euro incrementata del 4% del valore della transazione per i soggetti inadempienti.
Il comma 4 dell’art. 15 del D.L. n. 179/2012 prevede che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231“.
Inoltre, indicando genericamente “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti”, riteniamo che la norma intenda includere ogni attività di vendita, compresa quindi anche la vendita diretta effettuata dai produttori agricoli.
La violazione che viene sanzionata è la mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o carta di credito da parte del soggetto obbligato.
Quindi, da una prima lettura della norma, appare che la violazione avvenga solo nel caso in cui il cliente chieda esplicitamente al soggetto obbligato di effettuare il pagamento del bene o della prestazione del servizio con modalità elettronica e che il commerciante, artigiano o professionista si rifiuti esplicitamente.
Pertanto, se il cliente rinuncia spontaneamente al pagamento elettronico, la sanzione non potrà mai essere applicata. Inoltre, la rilevazione della violazione, stando alla previsione attuale, potrà avvenire solo a seguito del rifiuto dell’esercente e non per la mancata presenza del POS.
La violazione dovrebbe essere accertata da un funzionario competente, anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, su istanza del cliente e poi trasmessa al prefetto del territorio nel quale la violazione si è concretizzata, essendo applicabile la disciplina sulle sanzioni amministrative, come prevista dalla legge 689/1981.