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L’attività di manutenzione del verde, negli ultimi anni, ha visto un grande fermento, con un significativo aumento degli addetti. Ma, per i soggetti che desiderano operare in tale settore, non è sufficiente avere il pollice verde.
Infatti, l’art. 12 della L. 154/2016 prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, affidata a terzi, debba essere esercitata:
Il 22 febbraio 2018, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sulle linee guida, relative agli standard di formazione (teorica e pratica), necessari per ottenere l’attestato di manutentore del verde, ai sensi di quanto stabilito nel Collegato Agricolo dell’estate 2016.
Pertanto, per poter svolgere attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde in conto terzi, a tutti i soggetti di cui alla sopracitata lettera b), è richiesto di ottenere un apposito attestato di formazione, secondo le modalità appena pubblicate dal Ministero.
Possono accedere al corso di formazione come manutentore del verde tutti i soggetti maggiorenni in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado, nonché tutti i minorenni in possesso di qualifica professionale triennale, in assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione professionale.
Il corso di formazione standard ha una durata minima di 180 ore di cui almeno 60 di attività pratiche, secondo i protocolli stabiliti dall’Accordo in commento. I corsi saranno erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o tramite soggetti accreditati.
Per poter essere qualificati come manutentori del verde, è necessario che adempiano agli obblighi formativi il titolare di impresa o il preposto facente parte dell’organico della stessa.
L’accordo prevede l’esenzione dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame per:
Sono inoltre esclusi dagli obblighi formativi i titolari, i soci con partecipazione al lavoro, i collaboratori delle imprese familiari e i coadiuvanti delle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della Legge n. 154/2016 (ovvero il 25/08/2016), al Registro delle Imprese della CCIAA con codice ATECO 81.30.00, anche come codice secondario.
Tali soggetti devono dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018, attraverso specifica documentazione, da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane entro 24 mesi dalla stipula dell’accordo.
Pertanto, i soggetti che intendono azionare la suddetta esenzione, comprese le imprese agricole operanti nel settore della manutenzione del verde, devono provvedere, entro venerdì 22 febbraio 2020, alla presentazione della documentazione comprovante i requisiti richiesti.
Si ricorda che l’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’attività svolta in apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto. Qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.