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Si susseguono di giorno in giorno i provvedimenti per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus.
Con il DPCM del 9 marzo 2020, i provvedimenti restrittivi adottati nel Decreto del giorno precedente, riservati alle aree di maggior diffusione del virus, ossia Lombardia e alcune province del Veneto, dell’Emilia-Romagna, del Piemonte e delle Marche, sono stati estesi a tutto il territorio nazionale.
Si tratta di misure volte alla restrizione della mobilità delle persone con obbligo, per determinate categorie di attività, di porre in essere dei comportamenti virtuosi idonei ad evitare sovraffollamenti.
Questa mattina in molti si sono interrogati su cosa fare. Si può andare al lavoro? Per recarsi al supermercato a fare la spesa servono autorizzazioni? Occorre disporre di dispositivi di protezione?
Prima di entrare nel merito di questi interrogativi occorre però ribadire il fatto che, se si vuole contenere la diffusione del virus e se si vuole anticipare l’uscita da questo momento critico, occorre un cambio generale di mentalità.
Il nemico da combattere è invisibile, pertanto occorre adottare sistematicamente tutti gli accorgimenti e le precauzioni che le autorità sanitarie da settimane stanno illustrando e, per quanto possibile, restare a casa ed isolati.
In questo periodo vanno incentivati i permessi feriali dei lavoratori e, quando possibile, occorre attivare il lavoro a distanza (da casa).
Ciò premesso, gli spostamenti per motivi di lavoro non sono oggetto di restrizione. A tal fine, sono stati predisposti dei moduli sotto forma di autocertificazione per giustificare gli spostamenti. L'autocertificazione, compilata e firmata, deve essere presentata al momento di eventuali controlli. La compilazione delle autocertificazioni potrà essere ammessa anche con contestuale e immediata compilazione dei moduli forniti dalle Forze di Polizia.
Tuttavia, occorre che tutti i soggetti interessati collaborino per adottare tutte le possibili misure precauzionali.
I soggetti che manifestano sintomi influenzali o febbrili devono astenersi dal recarsi al lavoro. Inoltre, negli ambienti di lavoro, è opportuno procedere ad un maggior ricambio d’aria e a una maggior cura dell’igiene delle superfici con cui le persone possono venire a contatto.
Le attività lavorative che prevedono il ricevimento del pubblico (bar, ristoranti, uffici e negozi) devono adottare degli accorgimenti per evitare affollamenti e contatti troppo ravvicinati tra le persone presenti.
Secondo le indicazioni fornite nel Decreto, all’interno delle attività commerciali è opportuno garantire una distanza di almeno un metro tra le persone presenti (clienti e personale). Pertanto, le valutazioni andranno fatte caso per caso a seconda del tipo di attività e delle caratteristiche dei locali. In molti casi è quindi opportuno far entrare una persona per volta nel proprio locale, facendo attendere all’esterno i clienti.
Le riunioni di lavoro, ove possibile, vanno organizzate in videoconferenza. Tale modalità va assolutamente privilegiata in caso di riunioni di soggetti che operano nel settore della sanità.
Gli spostamenti per l’approvvigionamento di cibi e bevande. Anche tali spostamenti sono ammessi con l’avvertenza di evitare di recarsi a fare la spesa con tutta la famiglia, individuando un familiare che si occupi della spesa o, ancor meglio che provveda agli acquisti anche di altri nuclei familiari (nonni, fratelli, vicini, ecc.). In tal modo i negozi ed i centri commerciali saranno meno affollati ed il rischio di contagio sarà ulteriormente contenuto.
Dispositivi di protezione. Il provvedimento non prescrive alcun obbligo generalizzato in merito. Il buon senso e la buona prassi igienico-sanitaria fa comunque ritenere che l’utilizzo di guanti monouso quando si effettuano gli acquisti può aiutare ad avere una maggior igiene a seguito del contatto con le superfici e, conseguentemente, può ridurre il rischio da contaminazione in caso in cui ci si dovesse toccare occhi o mucose. L’utilizzo delle mascherine può forse ridurre il rischio di contaminazione ma è fondamentale mantenere le distanze dalle altre persone e la buona aerazione dei locali.
Tali attività non subiscono contingentamenti, fatto salvo l'obbligo del datore di garantire nei luoghi di vendita l’adeguata distanza tra i clienti.
Nelle campagne e negli allevamenti, il lavoro procede con l’avvertenza di evitare contatti troppo ravvicinati tra gli addetti.
In particolare, per le attività di allevamento, il Ministero della Salute ha pubblicato lo scorso 2 marzo la Nota n. 5086 con cui sono state fornite indicazioni concernenti gli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare a seguito delle misure restrittive introdotte al Centro-Nord per il contenimento dell’infezione COVID-19.
Nel documento viene precisato che, allo stato attuale, non vi è evidenza della trasmissione del COVID-19 dagli animali all’uomo attraverso gli alimenti.
Nella nota viene inoltre prevista la possibilità, viste le restrizioni disposte dal Governo per l’emergenza sanitaria COVID-19, che possano essere differite alcune attività di controllo per limitare gli spostamenti di persone, in particolare per quelle che allora erano le zone rosse.
Tra le attività veterinarie differibili fino a trenta giorni vi sono:
Non possono invece essere differite le attività di sopralluogo in allevamento in caso di sospette malattie soggette a denuncia obbligatoria, i controlli per la peste suina africana e l’influenza aviaria, i controlli legati all’allerta sugli alimenti e i mangimi, le ispezioni previste per le macellazioni.
Tra le attività produttive indifferibili vi sono quelle legate alla raccolta del latte e delle uova, la fornitura di mangimi e alimenti per gli animali, la fornitura di materiale germinale, la raccolta dei sottoprodotti di origine animale, la fornitura di farmaci, il ricevimento e la lavorazione delle carcasse, la gestione dei reflui ed il loro smaltimento, la gestione di impianti di lavorazione e confezionamento ove non sia possibile provvedere allo stoccaggio o nel caso di lavorazione di alimenti deperibili e, ovviamente, l’accudimento e la gestione degli animali.
La movimentazione, anche da e verso le zone c.d. rosse, è ammessa anche nel caso di spostamento di animali da vita e da macello, per evitare il sovraffollamento e conseguentemente il benessere degli animali e la movimentazione dei pulcini dagli incubatori.
La movimentazione è ammessa anche per le macellazioni di animali, comprese quelle speciali d’urgenza o per la cattura di cani vaganti ed il recupero di animali feriti.
Per agevolare le attività di controllo, le autorità veterinarie mettono a disposizione delle Forze dell’Ordine gli elenchi delle aziende zootecniche distinte per specie, tipologia produttiva e numero di animali presenti, e gli elenchi degli impianti di macellazione, lavorazione, sezionamento ecc.
I responsabili delle aziende (allevatori, stabilimenti di macellazione, autotrasporti, ecc.) forniscono alle ASL e alle Forze dell’Ordine l’elenco del proprio personale.