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Con il DPCM del 8 marzo 2020 vengono introdotte ulteriori misure per contenere la diffusione del COVID-19 nell’intera regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Per le persone soggette a quarantena e per quelle risultanti positive al virus vi è il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora. Salvo che il fatto commesso costituisca più grave reato, il mancato rispetto di tali disposizioni può portare all’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro, come prevede l’art. 650 del Codice Penale.
Nel DPCM vi sono solo misure di carattere sanitario. Per le attese ulteriori misure di carattere economico e fiscale si dovrà attendere, in quanto l’emergenza sanitaria è prioritaria.
Il DPCM mette in campo delle misure per il contenimento degli spostamenti. Tuttavia, per tutti i soggetti che avranno necessità di spostarsi dalle zone soggette a controllo, compresi i tanti lavoratori del settore turistico le cui attività sono state immediatamente sospese dai provvedimenti sanitari, sarà comunque possibile rientrare nelle proprie residenze, così come saranno garantiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative e per ragioni di salute.
Nell’attesa di comprendere se gli spostamenti correlati alle situazioni di necessità, ammessi dal DPCM, debbano essere comunque oggetto di segnalazione e monitoraggio, occorre sicuramente affidarsi al buon senso ed alle norme igieniche di prevenzione.
Invece, per coloro che sono rientrati in Italia o vi abbiano fatto ingresso dopo aver soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico individuate dall’OMS, è previsto l’obbligo di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’AUSL territorialmente competente, nonché al proprio medico di famiglia. Ogni Regione dovrà pertanto definire le modalità con cui effettuare tale segnalazione.
Gli operatori sanitari, una volta informati dello “stato di rischio” del soggetto entrato in Italia, procederanno alla prescrizione della permanenza domiciliare e dovranno anche valutare, sulla base delle informazioni ricevute telefonicamente dall’interessato, il livello di rischio di esposizione, dando informazioni sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria e degli obblighi relativi all’isolamento fiduciario.
Per i lavoratori dipendenti, l’operatore sanitario procederà al rilascio di una certificazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro ed al medico competente, per giustificare l’assenza dal lavoro.
I soggetti interessati da tali provvedimenti restrittivi saranno inoltre informati dagli operatori sanitari sui sintomi caratteristici dell’infezione COVID-19, nonché dell’opportunità di misurare la febbre almeno due volte al giorno (mattina e sera), segnalando telefonicamente al medico di famiglia o al pediatra eventuali sintomatologie compatibili con tale infezione.
La “quarantena” prevede un periodo di isolamento fiduciario di quattordici giorni dall'ultima esposizione. Sono inoltre vietati:
In caso di comparsa dei sintomi caratteristici dell’infezione virale, la persona in sorveglianza deve:
Avviata la procedura di segnalazione, l'operatore di Sanità Pubblica provvederà a contattare il malato quotidianamente, adottando le misure più opportune, in ottemperanza anche alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute con la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.
Il monitoraggio delle misure introdotte dal DPCM compete ai Prefetti, i quali si avvalgono delle Forze di Polizia, con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Qualora ve ne fosse la necessità e i competenti comandi territoriali, i Prefetti potranno richiedere ausilio anche delle Forze Armate. In tal caso, è prevista la semplice comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.
Allegata al Decreto sono riportate le raccomandazioni da adottare per prevenire la diffusione dell’epidemia.
Tali misure prevedono di: