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Nella giornata di ieri è stata annunciata l’approvazione di un Decreto Legge in cui sono stati indicati i termini massimi del periodo emergenziale, le misure adottabili, nonché le modalità applicative e di coordinamento con il Ministero della Sanità e le Regioni.
Il periodo massimo entro il quale si prevede possa essere risolta l’attuale situazione di emergenza è stato fissato al 31 luglio 2020. Come indicato nella conferenza stampa, si tratta di una data già fissata a fine gennaio, ma si prevede, e si auspica, che le attuali misure emergenziali possano essere revocate ben prima di tale termine.
Il provvedimento ha inoltre ridisegnato l’impianto sanzionatorio per coloro che non rispetteranno le prescrizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia.
In base a quanto annunciato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e non si applicano, per tale fattispecie, le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del Codice Penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Tale sanzione potrà essere ulteriormente maggiorata nel caso di spostamenti con la propria auto.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste, per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a trenta giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus, qualora infrangano intenzionalmente il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, saranno punite con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del Codice Penale (reclusione da uno a cinque anni).