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Il DPCM dell’11 marzo 2020 prima ed il DPCM del 17 marzo 2020 poi hanno disposto che le strutture ricettive possano continuare a svolgere solo attività di alloggio.
Il Governo lascia inoltre libere le Regioni di adottare misure più stringenti, tenuto conto di ogni specifica realtà locale, al fine del contenimento e del contrasto alla diffusione del virus COVID-19.
È quello che è accaduto in Lombardia, dove l’ordinanza regionale, in vigore dal 23 marzo al 15 aprile, ha disposto la chiusura di tutte le strutture ricettive, comunque denominate, inclusi gli agriturismi, e ha sospeso l’accoglienza degli ospiti in entrata.
L’ordinanza regionale lombarda, in deroga al divieto generale, permette tuttavia che le suddette strutture ricettive possano erogare un servizio di pernottamento unicamente a medici e a pazienti in isolamento, a lavoratori operanti nel settore dei trasporti e a coloro che, per motivi di necessità, debbano assistere persone malate o ricoverate in strutture sanitarie. È altresì concesso ospitare soggetti impiegati nei settori per i quali non sia stata disposta la chiusura o la sospensione, in quanto aventi ad oggetto l’erogazione di servizi essenziali.
Va da sé che è ammessa, inoltre, la presenza presso le strutture ricettive di coloro che vi abbiano la residenza o il domicilio.
Di tenore simile è l’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione dell’Emilia Romagna del 3 aprile 2020, che ha modificato l’ordinanza regionale n. 49 del 25 marzo 2020, con cui erano prorogate fino al 3 aprile le misure restrittive adottate dalla previgente ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020, volte a contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, prevedendo che all’interno delle strutture ricettive, quali alberghi, residenze alberghiere e agriturismi, restino consentite non solo le attività di alloggio ma anche quelle di ristorazione, purché erogate per fini diversi da quelli turistici.
In tutti i casi in cui l’agriturismo svolga l’attività di alloggio a beneficio di persone che operano in attività ritenute essenziali, sarà tuttavia necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto del territorio ove ha sede l’azienda, al fine di effettuare gli opportuni accertamenti.
Alle strutture ricettive, oltre all’attività di alloggio, è consentito altresì il servizio a domicilio, che dovrà comunque essere svolto nel massimo rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, sia in fase di confezionamento sia in fase di trasporto, atte ad evitare contatti personali ravvicinati.
Tra le attività sospese, ma che possono fare consegna a domicilio, vi rientrano anche le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, il cui Codice ATECO è 56.10.12. Risulta pertanto ammessa l’attività di consegna a domicilio anche da parte degli agriturismi.
Totalmente vietate sono invece l’attività di somministrazione e di consumo di pasti sul posto, oltre all’attività di trasporto.
Con riguardo al servizio a domicilio, tra le misure igienico-sanitarie che è necessario adottare al fine di prevenire il contagio epidemiologico da COVID-19, vi è l’obbligo di dotare il personale addetto alla consegna del cibo e delle bevande di mascherine e di guanti monouso.
Occorre inoltre sigillare i prodotti, utilizzare solo materiali usa e getta e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo, rimanendo sempre all’esterno del domicilio del consumatore.
Sarebbe altresì opportuno che i guanti utilizzati dagli incaricati alla consegna dei prodotti non venissero a contatto né con il cibo né con le banconote.
I mezzi di trasporto utilizzati debbono invece essere mantenuti in perfette condizioni igieniche.
Qualora il servizio a domicilio non rappresenti un’attività abituale dell’agriturismo, ma venga al contrario svolto solo in occasione di questo periodo emergenziale, sarà inoltre necessario aggiornare il manuale HACCP.
Al momento di effettuare il trasporto è infine necessario che l’agriturismo si doti dell’autocertificazione e della visura camerale da cui risulti l’esercizio di attività agricola.
Occorre precisare, a tale ultimo riguardo, che il servizio a domicilio debba essere limitato al Comune di residenza o comunque a quelli che siano nelle immediate vicinanze dell’azienda agricola, al fine di contenere gli spostamenti e, al tempo stesso, garantire che i prodotti da consegnare mantengano un’adeguata temperatura.
Si attendono, in ogni caso, nuove imminenti ordinanze regionali, volte a chiarire la posizione specifica di ogni Regione in materia di misure da adottare, al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19, avendo il Governo comunicato che i provvedimenti fino ad oggi adottati saranno prorogati fino al 13 aprile.
Preme infine sottolineare che, al di là delle disposizioni sopra richiamate e di quelle in corso di emanazione, nulla impedisca ad un agriturismo di optare comunque per la chiusura volontaria, in considerazione della difficoltà di esercitare l’attività di alloggio e di ristorazione solo a beneficio degli ospiti, sol che si consideri che le misure restrittive, adottate dal Governo in materia di spostamenti, riguardano tutto il territorio nazionale.