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Il precedente DPCM del 22 marzo 2020 aveva sospeso l’attività di silvicoltura durante il periodo emergenziale, attesa la necessità di adottare misure restrittive volte al contrasto ed al contenimento della diffusione da COVID-19.
Eccezione a tale regola generale era contenuta nell’allegato 1 al medesimo DPCM, che consentiva espressamente la prosecuzione dell’attività di commercio all’ingrosso di combustibili solidi per il riscaldamento e legittimava, altresì, quegli interventi silvicolturali, nella misura in cui fossero considerati attività funzionali a garantire l’approvvigionamento di energie e di prodotti energetici delle sopra citate attività, sotto il Codice ATECO 46.71.
In quest’ultimo caso, occorreva, tuttavia, una preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia della sede dell’attività produttiva, con indicazione esatta delle imprese e delle amministrazioni beneficiarie dei propri prodotti e servizi.
Il Prefetto, a seguito di adeguati accertamenti tecnici, era poi legittimato ad intimare la sospensione di tali attività qualora non vi ravvisasse il carattere di necessità. In assenza di pronunciamento del Prefetto territorialmente competente, tali attività erano comunque legittime sulla base unicamente dell’avvenuta comunicazione e a condizione che venissero, al tempo stesso, rispettate le misure di protezione anti-contagio, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In sostanza, gli interventi silvicolturali venivano consentiti solo qualora fossero funzionali a garantire la continuità delle filiere delle attività ammesse ed elencate nell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Quanto al commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, lo stesso veniva invece sempre consentito.
Il successivo DPCM dell’11 aprile 2020 ha ampliato il ventaglio delle attività produttive che possono riaprire, mantenendo al contrario ferme le attuali restrizioni per tutte le restanti categorie merceologiche.
Tra le nuove attività per le quali è stata varata la riapertura a decorrere dal 14 aprile 2020 vi è anche l’attività di silvicoltura e di utilizzo di aree forestali (Codice ATECO 2), così come indicato nell’allegato 3 al DPCM dell’11 aprile 2020.
Ne consegue che, a differenza di quanto prescritto dal previgente DPCM, non occorre più la preliminare verifica circa la sussistenza del requisito di necessità, atto ad escludere la chiusura di quelle attività considerate funzionali alla continuità delle filiere delle attività di commercio all’ingrosso, al contrario fin da subito consentite.
Sono altresì consentite le attività sotto il Codice ATECO 16 ovvero quelle legate all’industria del legno oltre che dei prodotti in legno e sughero, ad esclusione dei mobili.
Sono pertanto ammessi sia la produzione di biocombustibili, quali legna da ardere, sia l’approvvigionamento forestale di materia prima.
Le attività per le quali già il DPCM del 22 marzo 2020 aveva previsto la continuità, vale a dire il commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento ed il commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, rimangono invece confermate.
In sostanza, viene disposta la riapertura di tutta la filiera del legno e dell'energia, a cui possono aggiungersi quelle attività funzionali ad assicurare la continuità di detta filiera, che, in quanto non ricomprese nell’allegato 3 del DPCM dell’11 aprile 2020, necessitano della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Ciò premesso, occorre ora esaminare se siano state emanate delle ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto prescritto in materia dal Governo a livello statale. Del resto, l’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, permette alle Regioni di adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria qualora lo ritengano opportuno.
Sul punto sembra che la maggior parte delle ordinanze regionali, emanate dalle singole Regioni, non contrastino con quanto disposto a livello nazionale, per quanto concerne la riapertura dell’intera filiera legno-energia.
L’Ordinanza regionale dell’Emilia Romagna n. 61 dell’11 aprile 2020 prevede infatti espressamente, all’art. 3, punto b), che siano consentite le attività produttive rientranti nel Codice ATECO 2 (silvicoltura ed utilizzo aree forestali) anche nelle province di Rimini e di Piacenza, oltre che nel Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, attualmente considerate ancora zone rosse.
Del pari, l’Ordinanza della Toscana, che prevede espressamente che possa rimettersi in modo l’attività di silvicoltura, mentre in Liguria. già il 10 aprile 2020. l’Ordinanza regionale n. 61 all’art. 3 aveva previsto che fosse autorizzato il taglio del bosco per legna da ardere, nell’ambito del Comune di residenza o immediatamente attiguo.
L’Ordinanza regionale della Lombardia n. 528 dell’11 aprile 2020, che recepisce i contenuti del DPCM dell’11 aprile 2020, conferma invece tutte le restrizioni già imposte nelle precedenti ordinanze, salvo sempre la vendita con consegna a domicilio. Stesso discorso in Campania ed in Piemonte, dove l’Ordinanza n. 43 del 13 aprile 2020 conferma i contenuti delle precedenti ordinanze varate dalla Regione piemontese.
In conclusione, ancora una volta occorre informarsi bene su quanto prescritto dalle singole ordinanze regionali, che spesso adottano provvedimenti più rigorosi di quelli statali, rischiando di generare ulteriore confusione tra i cittadini.