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L’impatto dell’emergenza sanitaria in corso sul settore florovivaistico è caratterizzato dalla diffusione di informazioni ed indicazioni poco chiare sull’applicazione delle norme, in grado di generare illusione e confusione agli operatori del settore.
Ora, finalmente, sono arrivati chiarimenti precisi da parte del Governo e, questo, rappresenta una grande svolta per tutto il settore che può ora tirare un piccolo respiro di sollievo.
Come sappiamo, i vari Decreti emanati hanno imposto numerose misure restrittive, tra cui il blocco delle attività produttive che avessero ad oggetto beni non considerati di prima necessità. In questo frangente, anche il settore dell’agricoltura è stato investito dall’ondata di provvedimenti che, data la poca chiarezza, hanno creato situazioni di incertezza.
I florovivaisti, nello specifico, sin da subito si sono trovati a non sapere se potessero proseguire l’attività di vendita al dettaglio di piante e fiori, poiché tali prodotti, nonostante abbiano natura agricola, non sono considerati beni di prima necessità.
Come noto, infatti, l’art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM del 22 marzo 2020, dispone che “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.
A chiarire tale disposizione è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con specifica FAQ, ha precisato che le attività agricole, indicate nell’art. 1 di cui sopra, sono quelle rientranti nell’allegato 1 dello stesso DPCM, “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali” con codice ATECO 0.1.
Conseguentemente, stando a quanto chiarito, si è ritenuta ammessa l’apertura dei punti vendita di tali prodotti, purché siano rispettate le norme sanitarie in vigore.
Con un Provvedimento del Ministero dell’Interno, pubblicato il 18 aprile scorso, è stato definitivamente chiarito tale aspetto, confermando che i florovivaisti possono proseguire le proprie attività di vendita al dettaglio di piante, fiori, semi, fertilizzanti ecc., a prescindere dal codice ATECO.
Si legge nel documento del Ministro che “il fondamento giuridico della vendita, anche al dettaglio, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, deve, dunque, rinvenirsi nella stessa lettera dell’art. 1, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e non già nel richiamo - effettuato ad adiuvandum - al codice ATECO 01, volto alla semplice conferma dell’assunto secondo il quale la produzione dei fiori e piante deve ritenersi rientrare nel concetto di “attività agricola””.
Stando a quanto riportato nel suddetto Provvedimento, che non ha fatto altro che rafforzare lo spirito dell’interpretazione autentica già presente nelle FAQ del Governo, il codice ATECO è del tutto irrilevante e, pertanto, l’intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione di tali prodotti è espressamente ricompresa nell’ambito delle attività consentite.
Così come riportato anche nelle conclusioni del Provvedimento, non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici.
Il problema della vendita di piante e fiori è stato affiancato anche da un'ulteriore incognita, ossia quella relativa all’attività, svolta delle aziende agricole, di manutenzione del verde pubblico e privato.
Sul sito del Governo, tra le FAQ pubblicate il 18 aprile, c’è stata una precisazione relativa alla cura e manutenzione di parchi e giardini privati e, nello specifico, veniva richiesto quanto segue: “Il DPCM 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell'allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati?”
La risposta è stata positiva, infatti, secondo il Ministero, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale.
Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice ATECO 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Inoltre, viene chiarito che, nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria, continuano ad essere consentite, su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie.