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Con il DPCM del 18 ottobre 2020, sono state disposte ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 valide, per ora, fino al 13 novembre 2020.
Alcune di queste misure interessano anche le attività agricole, specie quelle agrituristiche e quelle rivolte al consumatore finale, come ad esempio la vendita diretta.
Il nuovo DPCM, all’art. 1, comma 4, prevede il divieto dello svolgimento di sagre e fiere di comunità. Tali eventi sono spesso una vetrina per le imprese agricole che vogliono far conoscere le loro produzioni tramite la vendita diretta al consumatore.
Il successivo comma 5) sospende tutte le attività convegnistiche e congressuali in presenza.
Per le attività di ristorazione, incluse quelle svolte dalle imprese agrituristiche, si consente lo svolgimento dell’attività dalle ore 5.00 alle ore 24.00 a condizione che il servizio ed il consumo avvenga al tavolo. Ove ciò non avvenga, il servizio potrà essere erogato solo fino alle ore 18.00.
Restano invece sempre ammesse le attività di ristorazione con consegna a domicilio, ovviamente nel rispetto delle norme igienico sanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto.
La ristorazione con asporto è invece consentita fino alle ore 24.00, con divieto di consumo sul posto o nelle immediate vicinanze.
Le Regioni e le Province autonome, verificata la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica dei territori di loro competenza, individuano i protocolli e le linee guida applicabili nel rispetto delle linee guida dei protocolli nazionali.
Allegato al DPCM 18 ottobre 2020.