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Le attività florovivaistiche e quelle dei garden, già gravemente segnate dagli effetti della prima ondata pandemica, devono ora fare i conti con i nuovi provvedimenti disposti per il contenimento della pandemia.
Il DPCM del 3 novembre 2020 ha definito gli scenari applicabili alle Regioni che, in funzione della classificazione loro attribuita dal Ministero della Sanità, dovranno essere automaticamente adottati e vanno ad integrare le disposizioni valide per l’intero territorio nazionale.
Per quanto riguarda le attività agricole, l’articolo 1 del Decreto che fissa le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” - con cui è stata anche introdotta la limitazione generalizzata degli spostamenti dalle ore 22.00 alle 5.00 del giorno successivo - al punto “ll) conferma che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.
Pertanto, per le attività agricole, compresa la vendita diretta dei prodotti agricoli, è comunque garantita la continuità.
Per le attività commerciali di vendita al dettaglio, sempre in relazione alle disposizioni a carattere nazionale, è stato indicato al punto ff) che “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.
La chiusura nelle giornate festive e prefestive, prevista dal DPCM, interessa quelle attività di carattere commerciale, come ad esempio i garden, presenti all’interno di mercati o centri commerciali.
A ben vedere la disposizione, pare applicarsi con le stesse limitazioni anche nello scenario peggiore, le cui disposizioni sono regolate all’articolo 3 dello stesso DPCM in cui, al punto b) è indicato che:
“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”.
Tra le attività individuate nell’allegato 23 che possono proseguire l’attività di vendita al dettaglio, anche nello scenario peggiore, rientrano anche le seguenti:
Pertanto, le attività di garden, potranno subire una contrazione per le limitazioni imposte alla mobilità dei cittadini, ma non dovranno abbassare la serranda nemmeno nello scenario pandemico peggiore.
Tuttavia, in presenza anche di ulteriori attività all’interno del punto vendita, non ricomprese nell’allegato 23, limitatamente alle sole attività escluse, non potrà essere esercitata la vendita o il servizio.
Così, ad esempio, gli esercizi che si trovino nelle Regioni a più alto rischio, non potranno essere presenti nei punti vendita attività di ristorazione, né risulta possibile la vendita di articoli non riconducibili alle attività elencate nell’allegato 23 come, ad esempio, l’oggettistica non riconducibile all’agricoltura ed al giardinaggio, compresa quella dedicata alle prossime festività natalizie.
È sempre ammessa, in ogni scenario, la vendita per corrispondenza e via internet o quella a mezzo distributori automatici, senza limitazioni della tipologia di prodotti.
Tali stringenti limitazioni, valide solo per le Regioni a più elevato rischio, in base al termine indicato nello stesso DPCM, si applicheranno fino al prossimo 3 dicembre.
A livello locale potranno comunque essere disposte limitazioni ulteriormente restrittive.