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È sempre importante conoscere come vengono distribuite le responsabilità tra il concedente e l’utilizzatore nel momento in cui il proprietario di attrezzature e macchine di lavoro decide di noleggiarle o concederle in uso ad altro titolo a terzi.
Le attrezzature noleggiate o concesse in uso devono essere sottoposte a verifiche periodiche al fine di valutare la loro conformità ai requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La verifica periodica può essere richiesta tanto dal concedente quanto dall’utilizzatore.
L’obbligo di verifica gravante sul concedente è espressamente previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone a quest’ultimo, altresì, di consegnare all’utilizzatore tutta la documentazione, completa ed aggiornata, relativa al bene concesso a noleggio o ad altro uso, a sua volta rilasciatagli dal produttore o dal costruttore all’atto della vendita.
L’art. 71, comma 11, del medesimo Decreto Legislativo prevede poi che lo stesso obbligo di verifica periodica spetti anche all’utilizzatore che, se a capo di un’azienda in cui operano più lavoratori, è tenuto altresì ad informare e a formare periodicamente i propri dipendenti, al fine di prevenire i rischi connessi all’uso degli strumenti noleggiati o concessi in uso ad altro titolo.
Ne consegue che, in mancanza di verifica periodica effettuata dal concedente, spetti comunque all’utilizzatore provvedervi in forza della posizione di garanzia primaria dal medesimo rivestita, dovendo quest’ultimo altrimenti rispondere, sia civilmente sia penalmente, in caso di infortuni dei propri dipendenti occorsi sul posto di lavoro a causa di una cattiva manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in uso.
Se poi risulta che l’utilizzatore, al momento della stipula del contratto, fosse addirittura già a conoscenza della non conformità alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle attrezzature concessegli in uso, il relativo negozio giuridico è nullo ex art. 1418 c.c. per illiceità dell’oggetto.
Sempre a livello contrattuale e alla luce di quanto sopra anticipato, è importante quindi che nel contratto sia indicato specificatamente che il concedente garantisce che le attrezzature consegnate siano conformi ai requisiti di sicurezza. Né l’assunto, secondo cui l’utilizzatore finale dichiara di ricevere le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e di ritenerle idonee all’uso convenuto, può costituire una deroga alla necessità che i beni concessi in uso siano rispettosi delle norme in materia di sicurezza, trattandosi piuttosto di una clausola riferita alle loro condizioni di funzionalità.
Ciò premesso, con riguardo all’applicazione della regola generale sancita dall’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008 riferita al concedente, la Cassazione penale è intervenuta delineando nel dettaglio i casi che ne costituiscono delle eccezioni.
Sul punto, i Giudici Ermellini, con la Sentenza n. 40590/2013, hanno precisato come non operi detta disposizione normativa sopra richiamata nel caso in cui lo scopo sotteso alla consegna al destinatario delle attrezzature non consista nell’utilizzo di tali beni, quanto nella necessità di una loro riparazione per la messa a norma. In questa specifica ipotesi, infatti, non è prevista alcuna utilizzazione delle attrezzature che, una volta terminata la relativa riparazione da parte della ditta specializzata, verranno riconsegnate al venditore iniziale che potrà immetterle sul mercato.
Stessa cosa dicasi nell’eventualità in cui i beni siano stati consegnati al destinatario finale al fine di una loro definitiva demolizione o per una loro mera esposizione al pubblico in occasione di fiere, mostre o altri eventi.
In conclusione, è bene che il soggetto che intenda impiegare sul mercato le attrezzature concessegli in uso a vario titolo, per evitare di incorrere in responsabilità civile e penale, verifichi fin dalla sottoscrizione del contratto la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, impegnandosi da un lato a svolgere personalmente, o per il tramite del venditore, le opportune verifiche periodiche sui beni e dall’altro a formare i dipendenti sul loro corretto utilizzo.