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Il DPCM del 3 dicembre 2020 fissa le nuove misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, applicabili dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Tra le novità del Decreto vi è l’esplicito inserimento dei prodotti florovivaistici accanto a quelli dei generi alimentari e alle attività delle farmacie.
È consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito agli avventori di sostare all’interno dei locali oltre al tempo necessario per effettuare gli acquisti.
Le attività di vendita al dettaglio devono inoltre essere svolte nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (Rif. Allegato 10 e 11 del DPCM).
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e di centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Gli esercizi commerciali, fino al 6 gennaio, sono aperti fino alle ore 21.00.
Salve le ulteriori limitazioni previste a livello regionale o locale, la vendita diretta di prodotti agricoli e florovivaistici è ammessa, anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli di prevenzione già citati.
La vendita diretta di prodotti agricoli e florovivaistici è ammessa anche nei giorni festivi e prefestivi, ma è condizionata dalle limitazioni agli spostamenti dei clienti. Infatti, lo spostamento in Comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o per necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune.
Anche in tali Regioni le attività di vendita diretta di prodotti agricoli e florovivaistici è ammessa. Per le attività dei garden (commerciali), ferme restando le chiusure previste per i giorni festivi e prefestivi delle attività all’interno di centri commerciali o strutture assimilabili, è consentito il commercio al dettaglio dei prodotti di cui all’allegato 23, in particolare:
Inoltre, è consentito:
In tali zone sono ulteriormente limitati gli spostamenti delle persone.
Le attività di ristorazione, comprese quelle agrituristiche, nelle zone gialle sono ammesse dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Tali attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli e delle linee guida previsti per le attività svolte ed è consentito il consumo al tavolo fino ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di trasporto che per quelle di confezionamento. Mentre l’asporto resta consentito fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Le attività ricettive sono ammesse a condizione che venga assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle aree comuni e nel rispetto dei “protocolli di sicurezza COVID-19” previsti per questo settore.
Nell’ambito delle attività ricettive, la ristorazione per gli ospiti (alloggiati) è sempre ammessa senza limitazioni di orari. Unica eccezione è il Capodanno. Infatti, dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 è ammessa la sola ristorazione con servizio in camera.
Sono sospesi i servizi di ristorazione, ad esclusione del servizio di mensa, consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, l’asporto.
Le limitazioni agli spostamenti delle persone, previsti dal DPCM firmato ieri, limitano gravemente le attività agrituristiche sia per gli aspetti ricettivi che per quelli relativi alla sola ristorazione.
Di seguito riportiamo gli allegati al DPCM del 3 dicembre 2020.