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Il 18 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 172/2020, in vigore dal 19 dicembre 2020, con cui vengono definite le regole a cui i cittadini dovranno attenersi per il periodo delle feste di Natale.
Innanzitutto, è opportuno fare un distinguo dei giorni che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio e, in particolare:
Zona rossa |
Zona arancione |
Vietato ogni spostamento tra Regioni |
Spostamenti solo all’interno del Comune senza giustificare il motivo |
Si esce solo per ragioni di lavoro, necessità e salute con l’autocertificazione |
Nei Comuni più piccoli spostamenti fuori paese per Comuni fino a 5.000 abitanti entro 30 km, senza raggiungere i capoluoghi |
È possibile ricevere a casa fino a due persone non conviventi dalle 5 alle 22. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno (fra le ore 5 e le 22) verso una sola abitazione ubicata nella medesima Regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi |
È possibile ricevere a casa fino a due persone non conviventi dalle 5 alle 22. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno (fra le ore 5 e le 22) verso una sola abitazione ubicata nella medesima Regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi |
Consentita attività motoria (vicino casa) e sportiva (lontano dai centri) |
Chiusi bar e ristoranti, ad eccezione asporto e domicilio |
Esercizi commerciali, centri estetici, bar e ristoranti chiusi |
I negozi sono aperti fino alle 21 |
Per bar e ristoranti è sempre consentito il domicilio e dalle 5 alle 22 l’asporto |
Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino (dalle 22 alle 7 a Capodanno) |
I negozi al dettaglio restano chiusi |
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Sono aperti supermercati, negozi di beni alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie, parrucchieri, barbieri e le chiese sino alle 22 |
È consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito agli avventori di sostare all’interno dei locali oltre al tempo necessario per effettuare gli acquisti.
Le attività di vendita al dettaglio devono inoltre essere svolte nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Salve le ulteriori limitazioni previste a livello regionale o locale, la vendita diretta di prodotti agricoli e florovivaistici è ammessa, anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli di prevenzione già citati. Nello specifico:
Per le attività di ristorazione, comprese quelle agrituristiche, sono consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di trasporto che per quelle di confezionamento.
Le limitazioni agli spostamenti delle persone, previsti dal DPCM di Natale, limitano notevolmente le attività agrituristiche sia per gli aspetti ricettivi che per quelli relativi alla sola ristorazione.