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Il Decreto Legge n. 105/2021, pubblicato nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021, definisce le modalità di impiego del “Green Pass”. Vediamo di seguito per quali attività è richiesto e quali controlli competono ai gestori.
L’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021 indica le condizioni per le quali può essere rilasciato il certificato verde COVID-19 (Green Pass). In sostanza, il certificato è rilasciato in presenza di almeno una delle seguenti casistiche:
A partire dal 6 agosto 2021, in base alle modifiche al D.L. 52/2021 apportate dall’articolo 3 del D.L. n. 105/2021, per le attività ubicate in “zona bianca”, solamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi è consentito l’accesso ai seguenti servizi:
Laddove le suddette attività fossero ammesse anche in zona gialla, arancione o rossa, è richiesto il Green Pass COVID-19.
Il Green Pass non è invece richiesto per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini di età inferiore a 12 anni) e per gli altri soggetti esenti sulla base di idonea certificazione rilasciata dal medico.
I controlli dovranno essere effettuati sulla base di procedure digitali le cui specifiche tecniche dovranno essere determinate con un apposito Decreto Presidenziale, previa verifica con il Garante della Privacy.
In alternativa, il controllo potrà essere effettuato anche sulla base della certificazione cartacea in possesso degli utenti.
L’onere di verificare il rispetto delle limitazioni alla fruizione dei servizi sopraelencati ai soli soggetti in possesso del Green Pass COVID-19 ed a quelli esclusi da tale obbligo compete ai gestori delle attività economiche interessate.
Sul sito del Governo (https:/www.dgc.gov.it/web/app.html) è precisato che il controllo avviene attraverso l’app “VerificaC19” con la quale è possibile procedere alla lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
L’app è gratuita e potrà essere installata sui dispositivi mobili (Android e IOS). Una volta installata le funzionalità saranno garantite anche senza connessone ad internet.
L’applicazione non memorizza alcun dato, pertanto resta comunque difficile dimostrare l’avvenuto controllo (salvo controlli diretti nei locali da parte dei verificatori), come pure resta difficile dimostrare la circostanza di soggetti minori di 12 anni, specie se sprovvisti di documenti personali. Si tratta di attività per le quali gli operatori sono chiamati anche a rispettare le disposizioni in materia di privacy, pertanto, rimane anche difficile ipotizzare una tracciabilità delle verifiche effettuate, nonché delle persone verificate.
Lo stesso sito governativo indica che la certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) e:
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app.
I soggetti che sono chiamati ad utilizzare l’app VerificaC19 sono: