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pacchetto-ortofloro-plus Dal 6 agosto “Green Pass COVID-19” obbligatorio per ristoranti, agriturismi ed attività ricettive

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il decreto legge n. 105/2021, pubblicato nella g.u. n. 175 del 23 luglio 2021, definisce le modalità di impiego del “green pass”. vediamo di seguito per quali attività è richiesto e quali controlli competono ai gestori. cosa si intente per green pass. l’articolo 9, comma 2 del d.l. 52/2021 indica le condizioni per le quali può essere rilasciato il certificato verde covid-19 (green pass). in sostanza, il certificato è rilasciato in presenza di almeno una delle seguenti casistiche:. avvenuta vaccinazione anti-sars-cov-2, al termine del prescritto ciclo;. avvenuta guarigione da covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da sars-cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del ministero della salute;. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus sars-cov-2. cosa cambia dal 6 agosto. a partire dal 6 agosto 2021, in base alle modifiche al d.l. 52/2021 apportate dall’articolo 3 del d.l. n. 105/2021, per le attività ubicate in “zona bianca”, solamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi è consentito l’accesso ai seguenti servizi:. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; sono quindi compresi anche gli agriturismi (art. 4 d.l. 52/2021);. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (art. 5 d.l. 52/2021);. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (art. 5-bisl. 52/2021);. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso (di cui all'articolo 6);. sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;. centri termali, parchi tematici e di divertimento;. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione (art. 8-bis, comma 1, d.l. 52/2021);. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 8-ter, d.l. 52/2021);. concorsi pubblici. laddove le suddette attività fossero ammesse anche in zona gialla, arancione o rossa, è richiesto il green pass covid-19. il green pass non è invece richiesto per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini di età inferiore a 12 anni) e per gli altri soggetti esenti sulla base di idonea certificazione rilasciata dal medico. i controlli dovranno essere effettuati sulla base di procedure digitali le cui specifiche tecniche dovranno essere determinate con un apposito decreto presidenziale, previa verifica con il garante della privacy. in alternativa, il controllo potrà essere effettuato anche sulla base della certificazione cartacea in possesso degli utenti. i compiti dei gestori. l’onere di verificare il rispetto delle limitazioni alla fruizione dei servizi sopraelencati ai soli soggetti in possesso del green pass covid-19 ed a quelli esclusi da tale obbligo compete ai gestori delle attività economiche interessate. sul sito del governo (https:/ è precisato che il controllo avviene attraverso l’app “verificac19” con la quale è possibile procedere alla lettura del qr code (in formato digitale oppure cartaceo). l’app è gratuita e potrà essere installata sui dispositivi mobili (android e ios). una volta installata le funzionalità saranno garantite anche senza connessone ad internet. l’applicazione non memorizza alcun dato, pertanto resta comunque difficile dimostrare l’avvenuto controllo (salvo controlli diretti nei locali da parte dei verificatori), come pure resta difficile dimostrare la circostanza di soggetti minori di 12 anni, specie se sprovvisti di documenti personali. si tratta di attività per le quali gli operatori sono chiamati anche a rispettare le disposizioni in materia di privacy, pertanto, rimane anche difficile ipotizzare una tracciabilità delle verifiche effettuate, nonché delle persone verificate. come avviene la verifica. lo stesso sito governativo indica che la certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo qr code (in formato digitale oppure cartaceo) e:. l’app verificac19 legge il qr code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;. l’app verificac19 applica le regole per verificare che la certificazione sia valida;. l’app verificac19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. l’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app. i soggetti che sono chiamati ad utilizzare l’app verificac19 sono:. i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;. il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;. i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde covid-19, nonché i loro delegati;. il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde covid-19, nonché i loro delegati;. i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde covid-19, nonché i loro delegati. ©riproduzione riservata
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