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Nella seduta del Consiglio dei Ministri tenutasi nella giornata di ieri, giovedì 16 settembre 2021, il Governo ha promulgato un nuovo Decreto Legge che estende l’obbligo del Green Pass per accedere sul luogo di lavoro a tutti i lavoratori del settore pubblico e di quello privato, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data in cui terminerà lo stato di emergenza (salvo ulteriori proroghe).
In relazione al settore privato è previsto che l’obbligo del Green Pass ricorra a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, e riguardi qualsiasi tipologia di attività lavorativa.
L’obbligo della Certificazione Verde è previsto anche in capo ai soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso i luoghi di lavoro. Secondo autorevole dottrina, inoltre, l’obbligo dovrebbe ricorrere anche per i collaboratori domestici.
Dall’obbligo sono invece esclusi i soggetti esentati dalla campagna vaccinale in forza di un’idonea certificazione medica.
Le modalità operative di svolgimento dei controlli dovranno essere definite dallo stesso datore di lavoro entro il prossimo 15 ottobre. Sul punto è previsto che i controlli, da eseguire al momento dell’accesso al luogo di lavoro, possano anche essere effettuati a campione.
Per la violazione del lavoratore dell’obbligo di esibizione del certificato è prevista una sanzione compresa tra un minimo di 600 euro ed un massimo di 1.500 euro, ma può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del Green Pass.
Qualora sia accertata la mancata verifica del rispetto delle regole da parte del datore di lavoro e nel caso in cui lo stesso non abbia predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Il soggetto deputato a tale attività di controllo dovrà essere individuato con un apposito atto formale, nel rispetto delle disposizioni recate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 (recante le modalità di verifica della certificazione per le attività già soggette all’obbligo del Green Pass).
Il datore di lavoro che accerta il mancato possesso del Green Pass da parte del lavoratore è tenuto a procedere alla sospensione dello stesso. La sospensione comporta la perdita del diritto alla retribuzione e perdura fino a quando il lavoratore non è in grado di presentare la Certificazione Verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (data in cui terminerà lo stato di emergenza). Non sono invece previste conseguenze disciplinari o sul diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Al fine di agevolare la sostituzione dei lavoratori sospesi, il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri prevede infine che, dopo il decorso di cinque giorni, il lavoratore possa essere sospeso fino alla scadenza del contratto di lavoro stipulato con il soggetto destinato a sostituirlo, pur per un periodo che non può superare i dieci giorni.