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La Banca Centrale Europea, con la Decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022, ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema che, a decorrere dal 2 novembre 2022, è pari al 2,00%.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b), secondo periodo, e comma 10, Legge n. 388/2000.
Con la Circolare n. 124 del 28 ottobre 2022, l’INPS ha, quindi, comunicato la variazione, sempre a decorrere dal 2 novembre 2022, del tasso di interesse per la dilazione e il differimento delle somme dovute a seguito dell’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il nuovo tasso di interesse, pari all’8%, è applicabile sia per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, sia sull’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiscono, invece, modificazioni.
In relazione alla misura delle sanzioni civili, l’INPS ha precisato che in caso di mancato o tardivo pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 7,50% in ragione d’anno (tasso del 2% maggiorato di 5,5 punti).
Il tasso del 7,50% annuo trova peraltro applicazione anche in relazione alle violazioni di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, Legge n. 388/2000, nonché all’ipotesi di cui al comma 10 del medesimo art. 116, Legge n. 388/2000.
Resta ferma, in caso di evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, Legge n. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.