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Così come stabilito dall’art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279[1], nell’ambito dell’agricoltura biologica certificata, nei casi di sospetta o accertata non conformità, è previsto un articolato sistema di scambio di informazioni che coinvolge la Commissione europea, le Autorità di controllo, gli Organismi di controllo e le Autorità competenti tramite il Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS).
Lo scambio di informazioni deve necessariamente essere assicurato se il sospetto di non conformità o la non conformità accertata compromette l’integrità dei prodotti biologici o in conversione provenienti da un altro Stato membro (notifica INEU), importati da un Paese terzo (notifica INTC) o provenienti dallo Stato membro notificante (notifica di allarme). La stessa norma impone l’obbligo, per lo Stato membro destinatario della notifica, di rispondere entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, comunicando gli esiti dell’investigazione (azioni e misure adottate, risultati dell’indagine ufficiale, ecc.). Lo Stato membro notificante può accettare la risposta o richiedere ulteriori informazioni supplementari, ai fini della valutazione definitiva del caso.
In tale contesto, a recepimento nella normativa comunitaria, lo scorso 7 novembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Dipartimentale 26 ottobre 2022, prot. n. 547672, recante “Misure e procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra Autorità competente e Organismi di controllo.”
Nel dettaglio, vengono stabilite le procedure e le tempistiche dello scambio di informazioni tra il Ministero e gli Organismi di controllo nei casi in cui l’Italia sia il Paese notificante o quello destinatario della notifica e le relative modalità di invio delle comunicazioni.
Gli Allegati I e II del citato decreto riportano i modelli che devono utilizzare gli Organismi di controllo per le segnalazioni di irregolarità di prodotti provenienti rispettivamente da altri Paesi membri e da Paesi terzi (extraeuropei). A seguire, l’Allegato III riporta il modello di segnalazione per le non conformità rilevate in Italia su prodotti provenienti dall’Italia (notifica di allerta) e l’Allegato IV, il modello da utilizzare per le risposta alle notifiche in entrata provenienti da altri Stati membri.
Il decreto, entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, si applica per gli scambi di informazioni che si avviano a partire da tale data. Pertanto, per tutte le segnalazioni già avviate, potranno essere utilizzate le precedenti procedure.
[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.