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In data 28 novembre 2022 è stata pubblicata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia.
Per animale da compagnia, o animale familiare, si intende “qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente ad una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità” (art. 3, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 767/2009[1]).
La predisposizione dell’atto si è resa necessaria in quanto il nuovo Regolamento in materia di agricoltura biologica[2], entrato in applicazione dal 1° gennaio 2022, pur disciplinando l'etichettatura dei mangimi per animali da allevamento, non contiene norme specifiche per l'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia. Prima del 1° gennaio 2022, gli alimenti per animali da compagnia, in particolare quelli per gatti e cani, potevano essere etichettati con l’Eurofoglia anche se non tutti i loro ingredienti agricoli erano biologici, in quanto gli Stati membri potevano stabilire norme nazionali o riconoscere norme private.
In tale scenario, è risultato opportuno introdurre disposizioni specifiche sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, sull'uso di termini riferiti alla produzione biologica, nonché sull'uso del logo biologico.
Considerando che gli alimenti biologici per animali da compagnia, così come i prodotti agroalimentari biologici, sono venduti principalmente al dettaglio a consumatori finali, le norme di etichettatura dovrebbero essere le medesime. Per tale ragione, secondo la proposta di regolamento, per essere etichettati come biologici e recare il logo dell’Eurofoglia, gli alimenti biologici per animali da compagnia devono contenere almeno il 95% in peso di ingredienti agricoli biologici. Qualora questi ultimi siano presenti in percentuale inferiore, l’uso di termini riferiti alla produzione biologica può essere utilizzato soltanto nell'elenco degli ingredienti, con l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici sul quantitativo totale degli ingredienti agricoli.
[1] Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le Direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
[2] Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.