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In data 16 dicembre 2022 è stata pubblicata dall’Ufficio PQAI1 “Agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali” del MASAF, una circolare informativa[1] che fornisce ulteriori indicazioni per quanto riguarda il recepimento delle previsioni contemplate dal Regolamento europeo di esecuzione 2021/279[2], per quanto riguarda la definizione del catalogo nazionale delle non conformità da applicare agli operatori biologici (art. 41, paragrafo 4, del Reg. UE 2021/848[3]).
Tramite tale circolare vengono fornite indicazioni, che dovranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 2023, per la formazione di un elenco dei casi di non conformità, classificate in tre categorie (scarsa entità, grave e critica) e per l’individuazione delle misure corrispondenti da applicare agli operatori biologici. La stessa circolare ha previsto l’eliminazione di alcune tipologie di non conformità, considerate obsolete a seguito del cambiamento del quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica. Infine, la classificazione delle non conformità è stata prevista in coerenza con i contenuti presenti nel “Modello standard di formulario” (Tabella 2 de Reg. UE 2021/1935[4]).
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, gli Organismi di controllo dovranno applicare le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 15962/2013[5], al quale deve essere tuttavia sostituito l’allegato I con l’allegato alla circolare n. 645533 del 16 dicembre 2022.
[1] Circolare n. 645533 del 16 dicembre 2022 (DPQAI - MASAF).
[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.
[3] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
[4] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione dell’8 novembre 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario.
[5] D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 - Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.