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Al fine di contrastare il commercio illegale del legno e dei suoi derivati, è stato istituito il “Registro Imprese Legno” (RIL); al RIL devono iscriversi gli operatori ai sensi dell'European Timber Regulation (EUTR), il cosiddetto "Regolamento Legno".
L’iscrizione al RIL consente al Ministero dell’Agricoltura di censire gli operatori che immettono sul mercato UE, per la prima volta, sia legno di produzione nazionale che legno importato da Paesi extra UE e di predisporre il programma dei controlli di cui al Regolamento (UE) n. 995/2010.
Il Regolamento (UE) n. 995/2010 interessa tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da Paesi UE, sia extra UE.
L’intento del Regolamento è quello di contrastare il commercio di legname e di prodotti del legno, derivante da alberi tagliati illegalmente, attraverso tre obblighi principali:
I requisiti per l’iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento sono individuati nel Decreto 9 febbraio 2021 (Gazzetta Uff. n.116 del 17 maggio 2021) “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”.
In particolare, il secondo comma dell’articolo 3, D.M. 9 febbraio 2021 precisa che “sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un’attività commerciale come specificato nel Regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al Regolamento”.
Pertanto, anche l’agricoltore che immette occasionalmente sul mercato del legname, assume il ruolo di “operatore”, in quanto è colui che effettua la prima immissione del legno sul mercato e, conseguentemente, dovrà procedere all’iscrizione al Registro.
L’articolo 5, comma 5, del Decreto 9 febbraio 2021, dispone che gli operatori che, alla data del 18 maggio 2021, già svolgevano l’attività di immissione sul mercato di legnale e prodotti da esso derivati, sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni dalla pubblicazione online dell'apposita modulistica sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Tale termine è stato modificato e riportato anche nelle FAQ del MIPAAF nelle quali è precisato che “il termine per l'iscrizione al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, individuato dal comma 5 dell'art. 5 del D.M. 9 febbraio 2021 e così come determinatosi a seguito dell'entrata in esercizio della procedura di iscrizione, è prorogato fino al 31 dicembre 2022”.
Tale iscrizione sana l’eventuale attività svolta dagli operatori a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto 9 febbraio 2021.
È possibile utilizzare la procedura di iscrizione che prevede come prima cosa la registrazione o l'accesso (per chi è già in possesso dell'account) al SIAN (tramite SPID o CNS) e la richiesta di attivazione del Servizio RIL (Registro Imprese Legno). Tramite la procedura RIL è possibile pagare il corrispettivo annuale fissato in euro venti (20.00), da versare prima dell'iscrizione tramite PagoPA o allegando l'attestazione del versamento del corrispettivo.
Per la mancata iscrizione al Registro Nazionale Operatori EUTR è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Decreto Legislativo 178/2014.
Dal 2023, gli operatori che intendono avviare un’attività che prevede l’immissione sul mercato di legno e suoi derivati dovranno preventivamente procedere all’iscrizione al RIL.
L’iscrizione ha validità sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui all’3 comma 2 del Decreto 9 febbraio 2021.
Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui sopra.