Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con una recente nota, AGEA ha comunicato l’ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto a beneficio delle imprese florovivaistiche destinato a mitigare gli effetti della crisi ucraina sul costo dell’energia.
Le imprese florovivaistiche potranno inviare le domande entro il 21 aprile 2023.
Ricordiamo che Il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 ha introdotto una misura di sostegno per le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritte all’INPS e all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN), le quali devono avere un fascicolo valido al momento della presentazione della domanda avente uno dei seguenti codici ATECO:
L’accesso alla misura di sostegno richiede che i beneficiari dimostrino di aver sostenuto, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2022 ed il 31 agosto 2022, costi di acquisto per le risorse energetiche (energia elettrica; gas metano; GPL; gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda) in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nei medesimi periodi d’imposta dell’anno 2021.
Le istruzioni di AGEA modificano quindi i termini già comunicati nelle Istruzioni operative n. 118 del 20 dicembre 2022 e n.14 del 22 febbraio 2023 (si veda nostra nota 147/2023), fissando come termine ultimo di presentazione della domanda il 21 aprile 2023.
Nelle Istruzioni operative n. 24, pubblicate il 20 marzo 2023, AGEA ha inoltre precisato che, per velocizzare la tempistica delle istruttorie, è necessario che le imprese che si sono avvalse o intendono avvalersi dei crediti di imposta per le spese sostenute per la componente energetica di cui ai Decreti Legge (D.L.) “Aiuti” di seguito riportati, comunichino l’importo dei crediti di imposta utilizzati o che verranno utilizzati in compensazione:
Nel caso l’impresa si sia avvalsa o intenda avvalersi dei predetti crediti di imposta per le spese sostenute per la componente energetica, dovrà riportare nell’Allegato A della domanda l’importo a credito relativo ai crediti di imposta afferenti le spese energetiche relativi al semestre marzo-agosto 2022.
Tale importo sarà dedotto dal contributo di cui al D.M. 19 ottobre 2022 n. 532191, al fine di evitare una sovra compensazione dei medesimi oneri.
L’allegato A deve essere compilato anche dalle imprese che non si sono avvalse e non intendono avvalersi dei predetti crediti di imposta.
L’utilizzo in compensazione di alcuni dei crediti d’imposta relativi al 2022 che AGEA richiede di comunicare, doveva avvenire entro il 31 dicembre 2022, pena la perdita del credito non utilizzato.
Invece, con riferimento ai crediti d’imposta relativi ai costi sostenuti a partire dal terzo trimestre 2022, a seguito delle proroghe disposte dal legislatore, l’utilizzo in compensazione è stato ammesso fino al mese di settembre 2023.
L’utilizzo di tali crediti non è tuttavia scontato; dato che non è possibile cederli a terzi, una parte di questi crediti potrebbe anche svanire perché non utilizzata nei termini di legge. Inoltre, la perdita del credito maturato nel 2022 e non utilizzato nel 2023 avviene anche qualora tali crediti non siano stati indicati nella specifica comunicazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
Tali valori dovrebbero, quindi, non essere presi in considerazione da AGEA, ma serve un chiarimento in tale senso.