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Come noto, il credito d'imposta riconosciuto sugli investimenti nel Mezzogiorno d’Italia (c.d. Bonus Sud) è precluso alle imprese individuali e alle società semplici agricole titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.
Con Circolare n. 34/E/2016, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente indicato che l'incentivo è destinato ai soli titolari di redditi d'impresa riconducibili all'art. 55, TUIR.
L’agevolazione opera dunque esclusivamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree del Mezzogiorno d’Italia.
L’estensione del beneficio a favore dei comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, accordato dal secondo periodo dell'art. 1, comma 98, Legge n. 208/2015, pertanto, opera solo nei confronti dei soggetti che dalle predette attività traggono reddito d'impresa.
Possono dunque beneficiare dell'agevolazione anche gli allevatori e gli esercenti attività agricole connesse oltre i limiti stabiliti dall'art. 32, TUIR, nonché le società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice i cui redditi dei terreni, ancorché rientranti nei limiti di cui all’art. 32, TUIR, vengono qualificati redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55, TUIR.
Allo stesso modo, possono beneficiare dell'incentivo le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole che optano per l'imposizione catastale; ai sensi del D.M. n. 213/2007; in tal caso, infatti, i redditi prodotti sono comunque qualificati come redditi d'impresa.
Negli ultimi giorni, i soggetti agricoli che non possono beneficiare del Bonus Sud sono stati destinatari dei primi atti di recupero, notificati da parte dall’Agenzia delle Entrate.
Peraltro, alcuni Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, nell'accertare l'inesistenza del credito d'imposta per carenza del presupposto costitutivo (ossia, l'assenza di redditi d'impresa), precisano che tale assunto trova conferma nella dichiarazione presentata, dalla quale non risulta indicato alcun reddito di impresa in quanto sono stati compilati i soli quadri RA e RD, senza che sia stato assoggettato a tassazione il credito maturato.
L’impostazione assunta da tali Uffici, qualora non siano entrati anche nel merito degli investimenti effettuati e della tassazione delle attività per le quali è stato effettuato l’investimento, non è tuttavia condivisibile, poiché il reddito eccedente i limiti dettati dall’art. 32, TUIR, resta comunque reddito d'impresa (ancorché debba essere esposto nel quadro RD e non nei quadri RF o RG).