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Lo scorso 4 maggio 2023, AGEA ha pubblicato la Nota n. 0032777, con la quale ha definito le modalità attuative del D.M. n. 194915 del 5 aprile 2023, con il quale sono stati disposti interventi per compensare le perdite subite dalle aziende avicole per i danni indiretti derivati dall’applicazione dei provvedimenti adottati per la prevenzione, l’eradicazione ed il contenimento dei focolai di influenza aviaria nel periodo 23/10/2021-31/05/2022.
Come riportato nella nostra Circolare n. 313/2023, con il D.M. 5 aprile 2023 è stato accordato un aiuto per complessivi 40 milioni di euro, destinato a compensare, in parte, i danni cagionati dai provvedimenti sanitari adottati per contrastare i focolai di aviaria e quindi sostenere la filiera delle carni derivanti dall’allevamento di polli, tacchini, conigli, lepri e animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche o conservate. Una parte di queste risorse, pari a 3 milioni di euro, è destinato alle imprese operanti nel settore della trasformazione.
Del sostegno, in particolare, possono beneficiare le Piccole e Medie Imprese (PMI), così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, e le Grandi Imprese della filiera avicola in grado di dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicato dalle norme sanitarie dell’Unione Europea e nazionali.
Possono, inoltre, beneficiare dei sostegni gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021-31 maggio 2022.
In aderenza al D.M. n. 193915/2023, nella nota in esame AGEA elenca le attività avicole ammissibili che le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione devono svolgere per poter beneficiare della misura.
In particolare, le imprese che vogliono beneficare del sostegno devono operare in una delle seguenti categorie merceologiche:
Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:
Nella nota, AGEA ha poi precisato che, oltre ai casi di esclusione per le imprese in difficoltà[1], salvo che tale situazione sia appunto determinata dai danni causati dall’influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi, sono altresì escluse dalla misura le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
Gli aiuti per i danni indiretti relativi al periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 non sono concessi alle PMI già ammesse, in relazione, ai medesimi danni indiretti, ai benefici previsti dal D.M. n. 216437 del 12 maggio 2022, “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre-31 dicembre 2021 per lo stesso periodo”, erogati nell’ambito del regime “SA.105319”, le cui modalità di attuazione sono state definite dalla Circolare AGEA n. 58039 del 27 luglio 2022. In ogni caso, le stesse aziende possono richiedere l’indennizzo per i danni indiretti subiti nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022.
Le domande, recanti l’indicazione di tutti gli elementi previsti dall’art. 5, D.M. n. 193915/2023 e dell’ulteriore documentazione elencata da AGEA per le diverse misure di intervento, dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, entro il 30 giugno 2023, con le modalità stabilite da ciascun organismo pagatore.
Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, sono tenuti ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro il 30 settembre 2023.
In alternativa, come stabilito all’art. 6, comma 2, D.M. n. 193915/2023, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche previste dal decreto (art. 3). In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista dall’art. 5, comma 4, D.M. n. 193915/2023 e dell’ulteriore documentazione indicata da AGEA, dovrà essere allegata alla domanda anche una idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.
Non sono ritenute valide le richieste di sostegno concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.
Nella nota in esame, AGEA illustra poi la documentazione che i richiedenti devono allegare ai modelli di domanda predisposti da ciascun Organismo pagatore in relazione alle diverse misure oggetto dell’aiuto.
A prescindere dal tipo di intervento, occorre accludere alla domanda una dichiarazione/relazione da cui si desuma l’ubicazione dell’allevamento e si riporti il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc.) che stabilisce l’entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto, ordinanza, ecc.) da cui si desuma la “zona regolamentata” e il periodo di applicazione delle misure sanitarie. In caso di soccida è richiesta anche la dichiarazione di rinuncia all’indennizzo dell’altro contraente.
Il terzo punto della nota prosegue elencando in maniera dettagliata, per le varie misure, la documentazione che ogni Organismo pagatore dovrà ricevere.
Per quanto riguarda i controlli, è previsto che siano effettuate delle verifiche incrociate con le seguenti banche dati:
[1] Imprese in difficoltà di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell’art. 2, (59) del Regolamento n. 2022/2472.