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Il Decreto Ministeriale n. 278458 del 30 maggio 2023 dispone le modalità di attuazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia e, in particolare, del cofinanziamento al 50% dell’Unione Europea delle spese incorse dei danni indiretti verificatisi dai 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall'Italia tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 27, 2 milioni di euro, ripartito come in Tabella 1. Agli importi unitari dei sostegni, riportati in Tabella 1, si somma il cofinanziamento della quota nazionale, di pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l’Unione Europea. Ai fini della liquidazione degli aiuti, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
Possono presentare domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:
Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime. L’Organismo pagatore verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell’aiuto spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 settembre 2023, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l’aiuto solamente a quei danni non compensati da Aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dall’Unione Europea.
Tabella 1- Importi unitari del sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame
Tipologia |
Importi |
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Per la perdita di produzione di uova da cova e di uova da tavola nelle zone regolamentate si restrizioni i seguenti importi forfettari. |
i. 0,133 € per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un max di 338 972 uova; ii. 0,525 € per uovo da cova di tacchina di cui al codice NC 0407 19 11, distrutto, fino a un max di 560 652 uova; iii. 0,108 € per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un max di 3 998 046 uova; iv. 0,022 € per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un max di 9 401 020 uova; v. 0,030 € per uovo di allevamento a terra di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un max di 3 233 520 uova; vi. 0,038 € per uovo di allevamento all'aperto di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un max di 248 940 uova; vii. 0,032 € per uovo biologico di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un max di 2 139 060 uova; |
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Per le perdite conosciute a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate si divieto i seguenti importi forfettari. |
i. 0,038 € alla settimana per pollastra allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un max di 1 417 836 capi; ii. 0,068 € alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 3 445 316 capi; iii. 0,089 € alla settimana per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 4 228 925 capi; iv. 0,051 € alla settimana per pollo da carne standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 36 690 461 capi; v. 0,884 € alla settimana per pulcino di razza di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 144 500 capi; vi. 0,087 € alla settimana per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 104 124 capi. vii. 0,136 € alla settimana per pollo da carne biologica di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 210 184 capi; viii. 0,153 € alla settimana per pollo d'oro di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 34 944 capi; ix. 0,123 € alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 5 065 698 capi. x. 0,204 € alla settimana per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 3 228 342 capi. xi. 0,164 € alla settimana per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 171 362 capi. xii. 0,300 € alla settimana per tacchino o tacchina biologici di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 47 780 capi. xiii. 0,205 € alla settimana per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un max di 383 592 capi; xiv. 0,089 € alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un max di 901 456 capi; |
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Per le perdite note alla riduzione del ciclo di produzione (macellazione precoce degli animali) nelle zone regolamentate si divieto i seguenti importi forfettari. |
i. 0,540 € alla settimana per gallina ovaiola riproduttrice di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 95 009 capi; ii. 0,162 € alla settimana per pollo da carne riproduttore di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 373 747 capi; iii. 1,007 € alla settimana per tacchino o tacchina riproduttori di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 40 255 capi; iv. 0,123 € alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un max di 4 214 895 capi; v. 0,183 € alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, declassata, fino a un max di 203 545 capi; vi. 0,306 € alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, declassato, fino a un max di 638 293 capi; |
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Per le perdite conosciute a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate si divieto i seguenti importi forfettari. |
i. 0,13 € alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un max di 584 829 capi; ii. 0,15 € alla settimana per pollastra di allevamento all'aperto di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 31 000 capi; iii. 0,143 € alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 550 454 capi; iv. 0,143 € alla settimana per pollo rurale di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 4 750 capi; v. 0,102 € alla settimana per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 143 066 capi; vi. 0,178 € alla settimana per pollo d'oro di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 13 500 capi; vii. 0,318 € alla settimana per pollo da carne biologica di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 95 942 capi; viii. 0,331 € alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 161 489 capi; ix. 0,528 € alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 282 596 capi; x. 0,497 € alla settimana per tacchina biologica di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 10 307 capi; xi. 0,103 € alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un max di 16 550 capi; |
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Per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si divieto i seguenti importi forfettari. |
i. 0,367 € per pulcino di razza di gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 241 430 capi; ii. 0,228 € per pulcino di razza di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 6 099 470 capi; iii. 0,344 € per pulcino di razza di pollo rurale di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un max di 79 250 capi; iv. 0,550 € per pulcino femmina di tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 982 552 capi; v. 1,00 € per pulcino maschio di tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un max di 881 265 capi; |
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Per la vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate si divieto i seguenti importi. |
i. 0,076 € per pulcino di gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 11 11, declassato, fino a un max di 82 900 capi; ii. 0,50 € al giorno per gallina ovaiola rossa di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un max di 350 capi; iii. 0,035 € per chilogrammo (peso vivo) di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un max di 292 880 capi; iv. 2,50 € per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un max di 300 capi; v. 1,25 € per chilogrammo di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, venduto congelate anziché fresco, fino a un max di 3 000 kg. |