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Nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un Comunicato sul proprio sito, con il quale annuncia la proroga dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2023 per i contribuenti ISA.
Nel Comunicato si legge che con una prossima disposizione normativa saranno prorogati, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) i termini in scadenza al 30 giugno 2023 in relazione ai versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP.
Tra i versamenti oggetto della proroga, vi sono anche l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari, l’imposta sostitutiva dovuta dai “minimi”, il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE, le altre imposte sostitutive o addizionali, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, i diritti camerali, il saldo 2022 e, qualora dovuto, il primo acconto 2023 dei contributi INPS della gestione separata professionisti senza cassa e dell’eventuale eccedente il minimale per artigiani e commercianti.
La proroga riguarda anche i contribuenti che hanno optato per non versare l’IVA il 16 marzo 2023, i quali applicano una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al termine ordinario di versamento del saldo annuale della dichiarazione IVA.
Il Ministero precisa, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Nel Comunicato è indicato che, per i suddetti soggetti, i versamenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 potranno essere effettuati:
In linea con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello 330/2019, riteniamo che restino comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 TUIR. Infatti, in base ai chiarimenti offerti dall’Amministrazione, gli imprenditori agricoli applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa (cfr. articolo 55 del TUIR).
Pertanto, ad essere esclusi dagli ISA sono gli imprenditori agricoli individuali, le società semplici e gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente le attività previste dal già citato articolo 32 del TUIR.
Le altre le società di persone (Snc e Sas) e le società di capitali che esercitano attività agricole per le quali sono stati approvati gli ISA potranno usufruire della proroga dei termini dei versamenti. Tali soggetti, infatti, producono redditi qualificabili come redditi d’impresa ex art. 55. E ciò vale anche nel caso in cui tali società abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, comma 1093 della L. 296/2006.