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Redazione
lanci-gennaio-2025 La Centrale Rischi della Banca d’Italia

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la gestione del credito e del rapporto con le banche e gli altri intermediari finanziari dei quali le imprese agricole si servono è divenuta, specie nell’attuale congiuntura, una funzione fondamentale per tutte le imprese, sia per i ben noti elementi di crisi generale che hanno ridotto le possibilità di accesso al credito, sia a motivo del progressivo affermarsi, presso gli istituti di credito, anche a carattere locale, del sistema di rating, che richiede un approccio assolutamente puntuale e sistematico nel rapporto banca-impresa. la conoscenza e l'utilizzo dello strumento centrale dei rischi presso la banca d’italia costituisce dunque un elemento di importanza non trascurabile e, comunque, imprescindibile per una corretta gestione finanziaria dell’impresa. la centrale dei rischi. la centrale dei rischi è un sistema informativo interbancario, gestito dalla banca d’italia, relativo all’indebitamento della clientela delle banche e degli altri intermediari finanziari (ivi compresi quelli che erogano servizi di locazione finanziaria e leasing) vigilati dalla banca d’italia stessa. il sistema acquisisce, mensilmente, i dati sulle posizioni debitorie dei clienti dai singoli intermediari e a sua volta fornisce, mensilmente, agli stessi un’informativa utile (c.d. flusso di ritorno personalizzato) relativa a tutto il sistema (dunque a tutti gli intermediari), anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, più in generale, per l’analisi e la gestione del rischio del credito. senza entrare nel dettaglio tecnico del sistema, gli intermediari sono tenuti a segnalare l’intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione:. l’accordato, l’utilizzato e/o le garanzie ricevute complessivamente da ciascun intermediario sono di importo pari o superiore a 30.000 euro;. la posizione del cliente è in sofferenza per importi maggiori di 250 euro;. sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualsiasi importo. al di fuori di queste ipotesi e di alcune altre aventi natura prettamente tecnica sulle quali non ci si sofferma in questa sede, gli intermediari non sono tenuti alla segnalazione alla centrale dei rischi. dunque, posizioni di importo contenuto, sotto la soglia di 30.000 euro, specie se ripartite su più intermediari, finiscono per non rilevare in centrale rischi, per lo meno fin quando non siano in sofferenza. la banca d’italia classifica i rischi registrati nella centrale secondo varie categorie di censimento, le più importanti delle quali possono riassumersi cosi come di seguito:. crediti per cassa;. crediti di firma;. garanzie ricevute;. derivati finanziari;. sezione informativa. crediti per cassa. i crediti per cassa sono a loro volta ripartiti in:. rischi autoliquidanti, si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa; vi rientrano, tipicamente, gli affidamenti concessi per lo smobilizzo di crediti commerciali come i castelletti di anticipo fatture o le ricevute bancarie;. rischi a scadenza, ossia le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata; vi rientrano tipicamente sia le linee di credito temporanee che le linee a medio termine da rimborsare con rate periodiche, ivi comprese le operazioni di leasing, i mutui, i prestiti personali, le anticipazioni attive, ecc.;. rischi a revoca, vi rientrano le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa; rientrano in questa categoria di rischio anche i crediti scaduti impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria dei rischi autoliquidanti (c.d. insoluti);. finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari;. sofferenze, ossia importi relativi a linee di credito disdettate dalla banca e non rimborsate dall'azienda nei termini posti dall'istituto. tale ultima categoria di rischio rappresenta evidentemente una situazione altamente “pericolosa” per l’impresa, poiché ne pregiudica l’accesso al credito. crediti di firma. i crediti di firma comprendono le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avvalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. garanzie ricevute. le garanzie ricevute comprendono le garanzie reali e personali rilasciate alle banche e agli altri intermediari finanziari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. come funziona la centrale dei rischi. ogni banca o intermediario finanziario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese. le segnalazioni devono pervenire alla centrale dei rischi entro il 25 giorno del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, 31 maggio entro il 25 giugno) e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione. qualora si verifichi un cambiamento di stato della posizione del cliente e, in particolare, qualora venga rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, gli intermediari sono tenuti a segnalare tali informazioni entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente (ovvero preso atto del venir meno della situazione di patologia). la centrale dei rischi, effettuata la rilevazione mensile, fornisce agli intermediari partecipanti, con un ritardo di circa due mesi, un flusso informativo di ritorno che riporta, in particolare, la posizione globale di rischio verso tutto il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati da una delle varie forme di coobbligazione previste (ad esempio, terzo datore di ipoteca). il flusso informativo fornito alle banche e agli intermediari finanziari, naturalmente, viene suddiviso per categorie di rischio e riporta gli affidamenti accordati, gli utilizzi, e gli eventuali sconfini, sempre con riferimento all'ultimo giorno del mese segnalato. l'eventuale sconfino deve essere valutato sia con riferimento all'intero sistema sia in riferimento a ciascuna banca (utilizzo superiore all'affidamento accordato): è evidente, infatti, che un'azienda potrebbe avere utilizzi inferiori agli affidamenti complessivamente accordati ma sconfini con riferimento a uno specifico istituto di credito. il flusso informativo riguarda normalmente gli ultimi 36 mesi e costituisce pertanto uno spaccato anche temporalmente significativo. gli intermediari, che normalmente ricevono il flusso informativo solo per i clienti per i quali hanno effettuato a loro volta la segnalazione dei dati, hanno altresì facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. in sostanza, se vogliamo aprire un conto corrente in una nuova banca, essa ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla nostra anagrafica, i dati presenti in centrale dei rischi. l’utilizzo della centrale dei rischi da parte delle banche. per il sistema delle banche e degli altri intermediari finanziari, la centrale dei rischi assume un ruolo fondamentale, soprattutto ai fini della determinazione del rating. qualora, infatti, i dati contenuti nel flusso di ritorno personalizzato mettessero in evidenza forti utilizzi, con significativi e ripetuti sconfini, la solvibilità dell'impresa risulterebbe sicuramente penalizzata e così il suo merito creditizio. in realtà ciò che le banche e gli intermediari si propongono di valutare con estrema attenzione attraverso il sistema del rating è la cosiddetta stima delle probabilità di default, cioè della probabilità che l'impresa finanziata si venga a trovare nell'impossibilita di restituire il credito ricevuto. la stima delle probabilità di default condiziona per le banche sia la quota di capitale che deve essere vincolata, il c.d. patrimonio di vigilanza, sia il costo del debito (il tasso di interesse) che, di fatto, può essere considerato il premio che compete alla banca per l'assunzione del rischio. in buona sostanza, dunque, gli esiti della centrale dei rischi sono alla base delle operazioni di credito nei confronti di ciascun cliente. attraverso i flussi informativi della centrale dei rischi le banche sono in condizione di valutare, con riferimento a ciascun fine mese:. l'ampiezza del credito al quale l'azienda accede nel sistema e la sua struttura per rischiosità (i crediti di firma sono meno rischiosi dei crediti di cassa; i crediti di cassa hanno un rischio crescente con riferimento all’elenco precedentemente indicato: autoliquidanti, a scadenza, a revoca);. la durata e la struttura temporale del debito in essere;. l'entità delle garanzie prestate dal cliente anche con riferimento ad altri soggetti coobbligati;. l'evoluzione mensile degli affidamenti, degli utilizzi e, soprattutto, degli sconfinamenti, cioè il c.d. “andamentale” che riveste grandissima importanza al fine di identificare il merito creditizio dell’impresa. non si deve dimenticare, in conclusione, che il sistema bancario sempre più giudica le aziende affidabili dal punto di vista creditizio sulla base di questi parametri oggettivi che si affiancano, con importanza sicuramente crescente, agli indici elaborati sulla base dei bilanci aziendali e alle valutazioni qualitative raccolte dai funzionari preposti alle istruttorie. l’utilizzo della centrale dei rischi da parte delle imprese. i motivi per i quali ogni azienda, anche di piccole dimensioni, che faccia ricorso al credito bancario, anche solo per lo smobilizzo di effetti, è chiamata a seguire la propria posizione in centrale dei rischi sono vari e potrebbero essere sintetizzati cosi come di seguito. innanzitutto, per avere conferma dell’importo degli affidamenti che sono stati effettivamente accordati all’azienda da ciascun intermediario finanziario (ivi compresi anche i leasing) e dal sistema nel suo complesso. può sembrare strano, ma l’esperienza dimostra che, specie nelle piccole imprese, alla richiesta di fornire la c.d. situazione banche spesso si ricevono dati non sempre precisi o esatti. il rapporto informativo della centrale dei rischi fotografa chiaramente la situazione, non lascia spazio ad alcuna incertezza, magari legata ad affidamenti temporanei, e fa stato sul ricorso al credito, di norma con riferimento ai dodici mesi precedenti (anche se con un ritardo di circa due mesi). secondariamente, il rapporto informativo è importante per avere certezza del quadro delle garanzie in atto (anche dei terzi). il rapporto informativo, infatti, riepiloga il quadro delle garanzie con riferimento alle persone fisiche e giuridiche che intervengono nei confronti dell’azienda (ad esempio soci garanti nei confronti della società). anche questo dato spesso finisce per assumere contorni sfumati nel tempo ed è invece bene che sia sempre preciso e certificato. in terzo luogo, il rapporto informativo consente una verifica puntuale dell’andamentale dell’azienda, ossia del rapporto tra accordato e utilizzato effettivamente, rilevando se i fidi sono pienamente utilizzati e gli eventuali sconfini negli ultimi dodici mesi. questo dato è assai importante in quanto l’andamentale condiziona pesantemente, nel bene e nel male, il rating bancario e la possibilità di accedere al sistema del credito, alcune volte penalizzando ingiustificatamente la posizione aziendale. in quarto luogo, il rapporto informativo è indispensabile per correggere eventuali errori o inesattezze che potrebbero risultare segnalate dagli intermediari e non corrispondere al vero (tale casistica è più frequente di quanto si pensi). in tale caso, l’azienda potrà contestare alla banca eventuali segnalazioni errate e pretenderne la correzione in centrale dei rischi, fino a giungere ad una richiesta di risarcimento danni qualora l’errore sia rilevante ed effettivamente pregiudizievole. dunque la centrale dei rischi va controllata con frequenza dalle aziende:. periodicamente per riscontro dei propri dati contabili;. puntualmente nei periodi di modifica delle condizioni di accesso al credito (ad esempio, in coincidenza dell’apertura di nuovi rapporti bancari). vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare? acquista la registrazione del webinar"il sistema bancario sarà ancora in grado di soddisfare le necessità di investimento delle pmi agricole?". redazione ©riproduzione riservata
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