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AGEA ha prorogato i termini per la presentazione delle domande e delle comunicazioni delle misure connesse alla superficie e agli animali di cui alle disposizioni dell’art. 13, Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e dal D.M. n. 0300209 del 9 giugno 2023 del Ministero dell’Agricoltura.
Con le Istruzioni Operative n. 61/2023, AGEA ha modificato i termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni già precedentemente comunicati con le Istruzioni Operative n. 18 e n. 19 del 3 marzo 2023 e n. 50 del 23 maggio 2023, nonché dalla Circolare di coordinamento n. 45396 del 13 giugno 2023.
In particolare, in relazione alla campagna 2023 i termini fissati dalle Istruzioni Operative n. 18 e n. 19 del 3 marzo scorso sono così prorogati:
Tuttavia, AGEA precisa che i suddetti termini di presentazione possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione nazionale.
Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento afferenti alla programmazione 2014 – 2022 e precedenti
In base alle previsioni dell’art. 13, par. 1, Regolamento (UE) n. 640/2014, le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di venticinque giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 30 giugno. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le domande iniziali pervenute oltre il termine del 25 luglio 2023 sono invece irricevibili.
Le domande di modifica, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, D.M. MASAF n. 0300209 del 9 giugno 2023, pervenute oltre il termine del 25 luglio 2023 sono irricevibili e non sono considerate domande presentate tardivamente, purché presentate entro il 25 luglio 2023.
Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3, Regolamento (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.
Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3, Regolamento (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.